Statuto di associazione (facsimile 2)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alSettembre 2008

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@Art. 1 - Costituzione

L'associazione non riconosciuta denominata . . .

Con sede in . . . Via . . . n. . . . costituita il . . . con atto . . . è retta dal seguente statuto.

La denominazione ufficiale può essere integrata con altre espressioni con delibera del consiglio direttivo.

@Art. 2 - Scopo

L'associazione ha scopo di praticare e propagandare l'attività . . .

L'associazione potrà estendere il proprio scopo sociale ad altre discipline sportive.

@Art. 3 - Affiliazione

L'associazione procederà alla propria affiliazione alla . . .

@Art. 4 - Scopo di lucro

L'associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi della attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

L'associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura, l'elettività e gratuità delle cariche e delle prestazioni fornite dagli associati. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all'associazione; nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possano essere assolte dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

@Art. 5 - Numero di associati

L'associazione si compone di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal consiglio direttivo.

Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

@Art. 6 - Durata illimitata

L'associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state totalmente estinte.

@Art. 7 - Il patrimonio dell'associazione

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni diPage 45 soci, privati od enti, dalle sovvenzioni del Coni , delle federazioni sportive o di altri enti , dai premi e dai trofei vinti.

@Art. 8 - Distinzione dell'associazione

Gli associati si distinguono in: fondatori e ordinari. I fondatori sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione. I soci ordinari sono tutti gli altri associati.

Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal consiglio direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea. Gli atleti tesserati ma non associati possono partecipare all'assemblea con voto consultivo.

@Art. 9 - Cessazione dell'associato

Gli associati cessano di appartenere all'associazione: per recesso; per decadenza; per esclusione. Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale...

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