Statuto di associazione di promozione sociale (Art. 3 L. 7 dicembre 2000, n. 383)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alSettembre 2008

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@Art. 1 - Costituzione

È costituita l'associazione di promozione sociale, senza fini di lucro. Denominata associazione . . . l'associazione ha sede legale ed operativa in . . . via . . . n . . . L'associazione potrà esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale. Con delibera del consiglio direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

@Art. 2 - Scopo sociale

L'associazione si organizza strutturalmente come circolo privato, affiliandosi ad un ente di promozione sociale nazionale e riconoscendosi ed adeguandosi alle finalità dell'ente stesso. L'associazione ha quindi, per finalità istitutive quelle di favorire lo sviluppo delle attività di promozione sociale e del tempo libero fornendo adeguata assistenza ai propri associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza; ciò si realizza anche attraverso la promozione, la diffusione e l'esercizio di attività di promozione sociale in genere, del tempo libero, ricreative, culturali, sportive dilettantistiche al fine dì migliorare la qualità di vita dei propri associati. Nel conseguire le finalità assistenziali verso i propri associati e/o tesserati della organizzazione nazionale, l'associazione potrà mettere in atto, nei loro confronti, tutti quei servizi strettamente complementari che comportino la somministrazione di alimenti e bevande, anche di supporto fisiologico, e la organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti verso pagamento dì corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto. L'associazione (pur non avendo fini di lucro) pota svolgere una attività commerciale, anche eventualmente offrendo servizi a non tesserati, purché strumentale al raggiungimento degli scopi sociali, in tal caso g1i eventuali utili (al netto delle imposte previste dalle vigenti normative fiscali) andranno investiti nell'associazione al fine di migliorarne l'efficienza e la qualità nello svolgimento delle attività istituzionali dell'associazione stessa.

@Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio e le entrate sono costituite:

  1. dalle quote dì sottoscrizione ed iscrizione e dai contributi degli associati,

  2. dai beni mobili che diverranno proprietà dell'Associazione;

  3. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto...

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