Statuto di comitato (facsimile 2)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alSettembre 2008

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@Art. 1 - Denominazione e sede

Il comitato ". . ." ha sede in . . . in via . . . n. . . . la sede potrà variare secondo le esigenze e per decisione dell'assemblea degli aderenti. Fintantoché sussistono i requisiti previsti dal D. Lgs. 04.12.1997, n. 460, il comitato utilizzerà la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "O.N.L.U.S." nella sua denominazione, nei suoi segni distintivi o nelle comunicazioni rivolte al pubblico.

@Art. 2 - Scopi

Il comitato è un'associazione che, ai sensi della legge n. 266/91 e del D. Lgs. 460/1997, persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale e che ha lo scopo di . . .

@Art. 3 - Attività

Il comitato potrà promuovere ogni iniziativa ed attività consentita e reputata opportuna per il conseguimento delle finalità del medesimo, anche in via amministrativa e dinanzi alle autorità giudiziarie civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile.

@Art. 4 - Adesione al comitato

L'adesione al comitato è libera, senza discriminazione di razza, sesso, fede religiosa, purché l'attività personale di ciascun aderente avvenga nel pieno rispetto delle leggi vigenti e non sia in contrasto con le finalità del comitato. Il comitato è indipendente da qualsiasi altra associazione, comitato, circolo, partito, ecc.

@Art. 5 - Quote associative

L'adesione al comitato comporta l'autotassazione regolare degli aderenti. Il comitato provvederà all'autofinanziamento delle singole iniziative decise di volta in volta dall'assemblea. Tale autotassazione è diretta a finanziare le attività istituzionali ed è stabilita dall'assemblea degli aderenti all'inizio di ogni anno.

@Art. 6 - Fondo comune

I contributi degli associati costituiscono il fondo comune del comitato. Finché questo svolge le sue attività gli aderenti non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne una quota in caso di recesso. Il comitato risponde delle proprie obbligazioni col fondo comune.

@Art. 7 - Organi e poteri

Gli organi del comitato sono:

  1. l'assemblea degli aderenti;

  2. il consiglio direttivo;

  3. il presidente;

  4. il revisore dei conti.

Tutte le cariche sono gratuite e rinnovabili alla scadenza, così come è gratuita l'attività dei componenti del comitato, la quale viene prestata con spirito di solidarietà e in modo personale, spontaneo e senza fini di lucro.

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@Art. 8 - Assemblea

L'assemblea è il massimo organo deliberativo ed ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali. Essa è costituita da tutti i componenti del comitato e può essere ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria è convocata dal consiglio direttivo, almeno una volta all'anno, ed ha il compito di:

- discutere ed approvare il rendiconto annuale;

- stabilire annualmente la quota associativa;

- eleggere i componenti del...

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