Statuto di associazione di volontariato (facsimile 2)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alSettembre 2008

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@Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi della legge n. 266/91, l'associazione di volontariato denominata ". . .", con sede in . . ., via . . .

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art.2. La durata dell'associazione è illimitata.

@Art. 2 - Scopo e oggetto sociale

L'associazione, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale, si prefigge i seguenti scopi: . . .

Per la realizzazione dei propri scopi l'associazione si propone in particolare di: (indicare le attività concrete attraverso le quali si intende raggiungere gli scopi di cui sopra). Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che gratuite.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

@Art. 3 - Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1) contributi degli aderenti e di privati,

2) contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche o di organismi internazionali,

3) donazioni e lasciti testamentari;

4) entrate patrimoniali;

5) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi;

6) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali;

7) beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

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L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

@Art. 4 - Bilancio o rendiconto

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci. Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

@Art. 5 - I Soci

L'associazione è aperta a tutti coloro che...

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