Statuto di associazione culturale (Artt. 36 ss. c.c.)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alSettembre 2008

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@Art. 1 - Costituzione e sede

È costituita l'associazione " . . . ", di seguito denominata l'associazione", con sede in

. . . ..

L'associazione è regolata dal presente statuto e dalle norme vigenti in materia di associazioni.

@Art. 2 - Natura e finalità dell'associazione

L'associazione ispirandosi ai principi della solidarietà umana si prefigge di promuovere iniziative atte a favorire lo scambio di servizi e di attività tra le persone, senza alcuna intermediazione di carattere monetario ed aventi, pertanto, come unità di quantificazione e di misura il tempo impiegatovi, e questo per valorizzare i rapporti umani solidali. Tali prestazioni comunque non dovranno mai poter essere configurate e neppure assimilate a rapporti di lavoro autonomo o subordinato. L'associazione promuoverà ed effettuerà studi, ricerche ed attività pratiche volte a consentire una più appagante articolazione dei tempi di relazione, di lavoro, di svago e di cura che permetta di migliorare la qualità dei tempi di vita personale e sociale. L'associazione potrà collaborare con stato, regioni, province, comuni ed associazioni per incrementare iniziative sociali per l'attuazione dei fini statutari. L'associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue finalità di lucro.

@Art. 3 - I Soci

Possono far parte dell'associazione cittadini italiani e stranieri. Possono assumere la qualifica di associato altre associazioni, circoli ed enti pubblici e privati purché con scopi e finalità culturali, sociali ed umanitarie non in contrasto con quelli dell'Associazione. Gli associati (persone o enti) si distinguono in tre categorie: fondatori, onorari ed ordinari.

Hanno la qualifica di soci fondatori coloro che sono intervenuti nella costituzione dell'Associazione o che abbino contribuito al suo potenziamento. La qualifica di socio fondatore è dichiarata dal consiglio direttivo con deliberazione inappellabile. Sono soci onorari coloro che per la loro attività, per la loro frequentazione dell'associazione e/o per aver contribuito al patrimonio della stessa, ne abbiano sostenuto l'attività e la sua valorizzazione. I soci onorari sono dispensati dal pagamento della quota associativa.

Sono soci ordinari tutti coloro che ne facciano richiesta al consiglio direttivo ottenendo con deliberazione inappellabile la nomina. I soci ordinari devono concorrere alla realizzazione degli scopi dell'associazione; l'ammissione è perfezionata dal versamento di una quota associativa.

Tutti gli...

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