Statuto di associazione sportiva dilettantistica (facsimile 2)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alSettembre 2008

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@Titolo I. Denominazione - sede -scopo

@@Art. 1 - Costituzione

È costituita l'associazione . . .

@@Art. 2 - Sede legale

Essa ha sede a . . . via . . . n . . .

@@Art. 3 - Scopo sociale

L'associazione non ha finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità di carattere sportivo dilettantistico.

L'associazione ha per scopo principale quello di contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica dello sport . . .

L'associazione, nel perseguimento del suo oggetto sociale, può aderire ad iniziative promosse a livello locale da enti pubblici o privati intese a diffondere, anche nel quadro di manifestazioni culturali, la conoscenza e la pratica sportiva automobilistica. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie e saltuarie, in quanto integrative delle stesse.

@Titolo II. Patrimonio ed esercizi sociali

@@Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

  1. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione, a qualsiasi titolo;

  2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; Le entrate dell'associazione sono costituite:

  3. dalle quote sociali;

  4. dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;

  5. elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati o persone fisiche;

  6. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale. Il fondo di dotazione iniziale e costituito dai versamenti effettuati in egual misura dai fondatori, nella complessiva misura di euro . . . La quota o contributo associativo e intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. È comunque facoltà dei soci di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

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I versamenti ulteriori al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né per causa di morte.

@@Art...

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