La società semplice
Autore | A. Moretti |
Pagine | 131-148 |
131
9
LA SOCIETÀ SEMPLICE
1
Caratteri generali
La società semplice è il tipo più elementare di società disciplinato
dal codice civile ed ha una diffusione molto limitata, soprattutto in
quanto può avere ad oggetto solo lo svolgimento di un’attività non
commerciale. È “semplice”, in sostanza, la società che “non rap-
presenta elementi di identificazione ulteriori rispetto a quelli previsti
dall’art. 2247 c.c. per la società in genere” (Galgano).
Ciò nonostante, essa è molto importante da un punto di vista giuridico
perché costituisce il prototipo normativo delle società di persone:
le disposizioni dettate dal codice civile per la società semplice si ap-
plicano, per la maggior parte, anche alle altre società di persone, cioè
alla società in nome collettivo e alla società in accomandita semplice.
In sostanza, il legislatore ha dettagliatamente regolato la società
semplice agli artt. 2251-2290 c.c.: ha poi disciplinato alcuni aspetti
specifici della società in nome collettivo e della società in accoman-
dita semplice agli artt. 2291-2234, rinviando per tutto il resto alle
norme in materia di società semplice che contengono, quindi, la di-
sciplina generale delle società di persone.
2
La forma del contratto
Ai sensi dell’art. 2251 c.c., nella società semplice il contratto non è
soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei
beni conferiti.
La forma scritta, dunque, è necessaria solo quando il conferimento
di un socio ha ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, ov-
vero la concessione in godimento di diritti immobiliari per un tempo
eccedente i nove anni. La mancanza dell’atto scritto, in questi casi,
rende nullo solo il conferimento e non l’intero contratto, salvo che il
conferimento stesso debba considerarsi essenziale (Ferri, Cottino).
In ogni altro caso, invece, la società può costituirsi anche sulla base
di un accordo solo verbale dei soci o addirittura per effetto del loro
comportamento (cd. società di fatto).
Rilevanza
giuridica
della societ à
semplice
Forma libera
del contratt o
II
Parte II | La società
132
Una volta concluso, il contratto sociale può essere modificato solo
con il consenso di tutti i soci. Le parti possono, tuttavia, derogare a
questo principio e stabilire nell’atto costitutivo che lo stesso potrà es-
sere modificato per volontà della maggioranza dei soci.
La costituzione della società semplice è, dunque, improntata alla massima semplicità.
Anche quando non è imposto dalla legge, però, nulla vieta alle parti di costituire una
società semplice con un atto scrit to e di indic are in esso a lcuni dati particolarmente
importanti quali il nome dei soci, la sed e della società, l’ogge tto sociale, le regole di
funzionamento della società etc.
Una volta costituita, la società semplice deve essere iscritta nella se-
zione specialedel registro delle imprese. Tale iscrizione, prevista
dall’art. 8 della l. 29-12-1993, n. 580, istitutiva del registro delle im-
prese, ha una efficacia limitata, perché non produce gli effetti di cui
all’art. 2193 c.c., ma ha solo una funzione di pubblicità-notizia e di
certificazione anagrafica.
3
I rapporti tra i soci: i conferimenti
Per quanto concerne l’esecuzione del rapporto sociale e in generale
l’organizzazione della società, occorre fare riferimento al contenuto
del contratto. Anche se il regolamento contrattuale manca o è solo
parziale, però, soccorrono le norme del codice che disciplinano i
rapporti tra i soci ed i rapporti con i terzi attraverso una serie di
disposizioni di natura per lo più suppletiva, nel senso che trovano
applicazione qualora le parti non abbiano disposto diversamente
(Auletta-Salanitro).
A seguito della costituzione della società, il socio è obbligato ad ef-
fettuare i conferimenti determinati nel contratto sociale (art. 2253
c.c.).
Se i conferimenti non sono specificamente determinati nel contratto,
si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti uguali tra
loro, quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale.
Tale espressione è i ntesa dalla dottrina preva lente nel senso che i soci sono obbligati a
conferire tutto ciò che, al momento del contratto e con riferimento all’attività program-
mata, appare nec essario per il raggiungimen to dello scopo sociale (Cam pobasso, Ferri).
Secondo una dottrina minoritaria, invece, deve ritenersi che i soci sono obbligati, ogni
qualvolta se ne ravvisi la necessità, ad effettuare gli esborsi necessari per la gestione
dell’impresa sociale (Galgano).
Iscrizion e
nel registro
imprese
Obbligo di
conferimento
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