Le azioni

AutoreA. Moretti
Pagine179-193
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LE AZIONI
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Nozione e caratteri
Le quote di partecipazione alla società sono rappresentate da azioni,
le quali possono essere def‌inite come una frazione del capitale so-
ciale, la cui titolarità attribuisce la qualità (lo status) di socio, sogget-
ta ad una speciale disciplina che non coincide con quella delle quote
delle società non azionarie (Graziani-Minervini).
Se una società per azioni ha un capitale sociale di 400.000 euro, tale
capitale può essere suddiviso in 400.000 azioni da un euro, 200.000
azioni da 2 euro, 100.000 azioni da 4 euro e così via.
Le azioni:
- sono indivisibili (art. 2347 c.c.), in quanto l’azione corrisponde alla
frazione minima di capitale sociale che è necessario sottoscrivere
per acquisire la qualità di socio. Nel caso in cui vi siano può compro-
prietari delle stesse azioni, i diritti dei comproprietari devono essere
esercitati da un rappresentante comune la cui nomina deve essere
decisa a maggioranza; in mancanza di accordo, la nomina è ef‌fettuata
dall’autorità giudiziaria su domanda di uno o più interessati. I com-
proprietari dell’azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da
essa derivanti;
- devono essere tutte di uguale valore (art. 2348 c.c.);
- devono attribuire ai loro titolari, qualora appartengano alla medesi-
ma categoria, uguali diritti (art. 2348 c.c.).
Oltre che come frazione o quota del capitale sociale, si parla di azio-
ne anche per fare riferimento al documento che incorpora il dirit-
to di partecipazione e che la società deve rilasciare al socio, salvo
che lo statuto ne escluda l’emissione.
L’azione, da questo punto di vista, cos tituisce un ti tolo di credi to ed, in particolare, un
titolo di credito di partecipazione: essa, infatti, non incorpora solo un diritto di credito,
bensì una situazione giuridica complessa (una pluralità di diritti e di obblighi connessi alla
qualità di socio) la cui disciplina non è contenuta nel documento, ma è demandata allo
statuto della società: si parla a tale proposito di titoli di credito causali.
Il titolo azionario deve indicare (art. 2354 c.c.):
- la denominazione e la sede della società;
Nozione
Caratteri
Titoli
azionari

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