Le società in generale

AutoreA. Moretti
Pagine115-130
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LE SOCIETÀ IN GENERALE
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Impresa collettiva e impresa societaria
L’impresa collettiva, come abbiamo anticipato al Cap. 2 trattan-
do delle categorie di imprenditori, è l’impresa che è nella titolarità
sostanziale di più soggetti, in quanto è esercitata in comune da loro.
La categoria più rilevante, sia per numero sia per importanza, di im-
presa collettiva è rappresentata dalle società, che possono, infatti,
def‌inirsi come “organizzazioni di persone e di mezzi create dall’auto-
nomia privata per l’esercizio in comune di un’attività produttiva (im-
presa collettiva)” (Campobasso).
La società, però, non è l’unico modello di impresa collettiva, la quale può essere esercitata
anche sotto altre forme, come nel caso dei consorzi fra impr ese con attività esterna o nel
caso di attività di impresa esercitata da associazioni o fondazioni.
Mentre l’impresa individuale è limitata nella maggior parte dei casi
alle attività di piccole e medie dimensioni, spesso di natura familiare
o artigianale, limpresa societaria viene utilizzata per attività di più
rilevante importanza. Il singolo imprenditore può contare solo sul
proprio patrimonio ed è esposto ad un rischio di impresa molto alto,
in quanto risponde delle obbligazioni assunte con tutti i suoi beni
e non solo con quanto ha destinato alla propria impresa. La forma
societaria, invece, permette di raccogliere un capitale più consistente,
sommando i contributi in denaro o in natura dei singoli soci, e di
ripartire tra più persone il rischio di impresa. In alcuni casi, inoltre, la
forma societaria consente di limitare tale rischio a quanto investito
nell’attività svolta; in alcuni tipi di società, infatti, delle obbligazioni
sociali risponde solo la società con il suo patrimonio e non i singoli
soci con i loro patrimoni personali.
Impresa
collettiva
Parte II | Le società
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2
La tipicità delle società
La disciplina delle società è contenuta nei Titoli V e VI del Libro V
del codice civile. In particolare, il Titolo V contiene le norme relative
a:
- società semplice (artt. 2251-2290 c.c.);
- società in nome collettivo (artt. 2291-2312 c.c.);
- società in accomandita semplice (artt. 2313-2324 c.c.);
- società per azioni (artt. 2325 - 2461 c.c.);
- società in accomandita per azioni (artt. 2462-2471 c.c.);
- società a responsabilità limitata (artt. 2472-2497bis c.c.);
Nel Titolo VI si fa riferimento, invece, a:
- società cooperative (artt. 2511-2545 c.c.);
- mutue assicuratrici (artt. 2546-2548 c.c.).
I contraenti possono scegliere tra i diversi tipi di società espres-
samente previsti e disciplinati dal codice civile nelle norme appena
citate, ma non possono crearne di nuovi. Nel nostro ordinamento
vige, infatti, il principio di inammissibilità delle società atipiche,
sancito dall’art. 2249 c.c., in base al quale “le società che hanno
per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale devono costituirsi
secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo Titolo.
Sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative e quelle
delle leggi speciali che per l’esercizio di particolari categorie d’im-
presa prescrivono la costituzione della società secondo un determi-
nato tipo”.
In materia societaria vi è quindi un’espressa deroga all’autonomia contrattuale in virtù della
quale le parti possono concludere contratti atipici. Tale deroga è giustif‌icata dalla necessità
di tutelare i terzi che vengono a contatto con la società, i qua li devono essere sempre in
grado di conoscere gli obblighi e le responsabilità dei soci e della società stessa.
È consentito, però, adattare alle proprie esigenze gli schemi societari
previsti dalla legge attraverso l’introduzione di clausole atipiche che
non siano in contrasto con norme imperative e che non modif‌ichino
gli elementi essenziali del tipo societario prescelto.
Inammis-
sibilità
di società
atipiche
Clausole
atipiche

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