Le società con scopo mutualistico

AutoreA. Moretti
Pagine285-300
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LE SOCIETÀ CON SCOPO MUTUALISTICO
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Lo scopo mutualistico
Allo scopo di lucro tipico di tutti i tipi societari sino ad ora studiati,
si contrappone il cd. scopo mutualistico che caratterizza le società
cooperative e le mutue assicuratrici: le società che perseguono que-
sto scopo intendono of‌frire ai propri soci beni, servizi o occasioni di
lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle of‌ferte dal mer-
cato.
In una cooperativa di lavoro, ad esemp io, più lavoratori si associano al f‌ine di svolgere
insieme un’attività lavorativa ottenendo una retribuzione più alta rispetto a quella che
ciascuno di loro potrebbe ottenere dal proprio datore di lavoro. In una cooperativa di
consumo, allo stesso modo, più consumatori si associano al f‌ine di acquistare determinati
beni direttamente dal produttore; i soci riacquisteranno poi tali beni dalla società ad un
prezzo più basso rispetto a quello di mercato, in quanto viene eliminata l’intermediazione
del singolo negoziante e, con essa, viene eliminato il suo margine di prof‌itto.
Quando si costituisce una cooperativa, dunque, i suoi membri mira-
no a realizzare un vantaggio patrimoniale attraverso lo svolgimento
di una attività di impresa. Tale vantaggio, però, non consiste nella
maggiore remunerazione possibile del capitale investito (lucro sog-
gettivo), ma nel soddisfacimento di un bisogno preesistente (il biso-
gno di lavoro, il bisogno di ottenere un credito, il bisogno di generi
di consumo) e nel conseguimento, nel contempo, di un risparmio di
spesa o di una maggiore remunerazione del proprio lavoro (Cam-
pobasso).
Lo scopo mutualistico trov a riconoscimento anche nella Co stituzione, il c ui articolo 45
stabilisce che “la Repubbl ica riconosce la funzione sociale della cooperaz ione a carattere
di mutualità e senza f‌ini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’in-
cremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le
f‌inalità”. Ed infatti, come vedremo, la legge prevede - sussistendo determinati presupposti
- benef‌ici ed agevolazioni di carattere f‌iscale a favore delle società che perseguono uno
scopo mutualistico.
Scopo di lu-
cro e scopo
mutualistico
Parte II | La società
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Le società cooperative
In base all’art. 2511 c.c., le cooperative sono società a capitale varia-
bile con scopo mutualistico.
Il codice civile contiene la disciplina generale delle società coope-
rative, che è poi integrata da numerose leggi speciali con riferimento
a specif‌iche categorie di cooperative. Tale disciplina generale è stata
modif‌icata una prima volta dalla L. 31-1-1992, n. 59, allo scopo di
adeguare la stessa alla normativa comunitaria; successivamente, è
stata quasi completamente riscritta dal decreto di riforma del diritto
societario (d.lgs. 17-1-2003, n. 6), riforma diretta, in questo caso, ad
assicurare il perseguimento della funzione sociale delle cooperative
e dello scopo mutualistico dei soci cooperatori.
Una delle innovazioni principali introdotte dalla riforma è la distin-
zione tra società cooperative a mutualità prevalente e società coope-
rative a mutualità non prevalente. Solo le prime godono ora di tutte le
agevolazioni previste dalla legge per le società cooperative, mentre
le seconde non godono delle agevolazioni di carattere tributario.
É necessario a tale proposito premettere che le società cooperative
non operano necessariamente solo con i soci, ma possono avere rap-
porti anche con terzi estranei alla società (una cooperativa di consu-
mo, ad esempio, può vendere i beni acquistati sia ai soci sia a terzi),
rapporti che in genere sono diretti al conseguimento di un utile. Lo
scopo mutualistico, infatti, non è incompatibile con la realizzazione
di un utile; ciò che è e resta incompatibile con lo scopo mutualistico è
solo l’integrale distribuzione ai soci degli utili prodotti dalla coopera-
tiva (Campobasso). Del resto, la cooperativa è pur sempre un’im-
presa e, in quanto tale, deve essere in grado di operare sul mercato,
di competere con le altre imprese e, soprattutto, di produrre o scam-
biare beni in una misura che permetta di raggiungere quanto meno
un equilibrio economico.
La distinzione tra cooperative a mutualità prevalente e cooperative a
mutualità non prevalente si basa proprio sulla misura dei rapporti tra
la cooperativa ed i terzi.
Ai sensi dell’art. 2512 c.c., infatti, sono società cooperative a mu-
tualità prevalente, a seconda del tipo di scambio mutualistico, le
cooperative che:
- svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consu-
matori o utenti di beni o servizi;
Nozione
Cooperativ e
a mutualità
prevalente

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