La società in accomandita semplice

AutoreA. Moretti
Pagine159-164
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LA SOCIETÀ IN
ACCOMANDITA SEMPLICE
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Caratteri generali
La società in accomandita semplice (s.a.s.) si dif‌ferenzia dalla so-
cietà in nome collettivo per la sua particolare struttura. Tale società,
infatti, si caratterizza per la presenza di due categorie di soci:
- i soci accomandatari, i quali partecipano alla gestione ed alla dire-
zione della società e rispondono solidalmente ed illimitatamente per
le obbligazioni sociali. Il fallimento della società, inoltre, comporta
anche il loro fallimento personale;
- i soci accomandanti, i quali non partecipano alla gestione sociale
e rispondono per le obbligazioni sociali solo limitatamente alla quota
conferita. Il fallimento della società non determina il loro fallimen-
to personale. I soci accomandanti sono obbligati unicamente ad ef-
fettuare il conferimento promesso e, pertanto, si pongono come dei
semplici f‌inanziatori della società.
Alla società in accomandita semplice si applicano le disposizioni re-
lative alla società in nome collettivo, in quanto siano compatibili con
le norme specif‌icamente dettate dagli artt. 2313-2324 c.c.
Tali disposizioni sono dirette ad evitare che lo schema della società in accomandita sem-
plice sia utilizzato in maniera ab usiva. Come evidenziato dalla dottrina (Campobasso),
infatti, servendosi di un accomandatario “ di paglia” (compiacente e nullatenente), i soci
accomandanti potrebbero in fatto cumulare i vantaggi delle società di persone (esercizio
personale e diretto del potere di direzione dell’impresa), con quelli delle società di capitali
(benef‌icio della responsabilità limitata).
Il legislatore si è pertanto pr eoccupato di introdurre una serie di divieti a carico dei soci
accomandanti e rigorose sanzioni in caso di loro violazione (in particolare, si vedano la di-
sciplina della formazione della ragione sociale di cui all’art. 2314 e il divieto di immissione
a carico degli accomandanti di cui all’art. 2320). Non ha, però, reso gli accomandanti del
tutto estrane i alla società ed ha sta bilito quali poteri sono loro riconosciuti per legge o
attribuibili per contratto.
Le quote di partecipazione in una società in accomandita semplice
non possono essere rappresentate da azioni (art. 2313 c.c.). Ciò
permette di distinguere questo tipo sociale da una società di capitali
che presenta alcune caratteristiche analoghe, la società in accoman-
dita per azioni.
Soci acco-
mandatari
Soci acco-
mandanti

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