La gestione collettiva del risparmio

AutoreMarco Fratini
Pagine227-255
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Capitolo Nono
La gestione collettiva del risparmio
SOMMARIO: 1. La nozione di gestione collettiva del risparmio. - 2. La riserva di attività. - 2.1 La dele-
ga di funzioni. - 3. L’autorizzazione. - 3.1 I requisiti e il procedimento di autorizzazione. - 3.2
L’albo. - 4. I fondi comuni di investimento: natura, struttura e caratteri. - 5. La tassonomia dei
fondi comuni di investimento. - 5.1 I fondi aperti. - 5.2 I fondi chiusi. - 5.2.1 La governance dei
fondi chiusi. - 5.3 I fondi immobiliari. - 5.4 I fondi riservati. - 5.5 I fondi garantiti. - 5.6 I fondi
speculativi. - 6. La promozione e la gestione di fondi comuni di investimento. - 7. La banca de-
positaria. - 7.1 L’autorizzazione e l’assunzione dell’incarico. - 7.2 I rapporti con l’autorità di vi-
gilanza. - 8. Il regolamento del fondo. - 8.1 L’approvazione del regolamento. - 8.2 Il regolamen-
to dei fondi riservati. - 9. Le regole di comportamento: i quattro ambiti di tutela. - 10. I canoni
generali di comportamento. - 10.1 Gli incentivi. - 11. I conflitti d’interesse. - 12. Le misure di
salvaguardia dei diritti dei partecipanti. - 13. L’esercizio dei diritti di voto. - Bibliografia.
1. La nozione di gestione collettiva del risparmio
Nell’ambito della Parte II dedicata agli intermediari, oltre alla prestazione dei
servizi di investimento, il Testo unico della finanza disciplina la gestione collettiva
del risparmio. Si tratta di un servizio che può articolarsi nella duplice forma: a) del-
la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni di investimento; b)
della gestione di organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) di pro-
pria o altrui istituzione [art. 1, 1° co., lett. n), del TUF].
I fondi comuni di investimento concorrono, con le società di investimento a
capitale variabile (Sicav), a formare la categoria degli organismi di investimento
collettivo del risparmio [art. 1, 1° co., lett. m), del TUF].
Il fondo comune di investimento è definito come “il patrimonio autonomo,
raccolto, mediante una o più emissione di quote, tra una pluralità di investitori con
la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investi-
mento; suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti; gestito in
monte, nell’interesse dei partecipanti ed in autonomia dai medesimi» (l’art. 1, 1°
co., lett. j), del TUF).
La Sicav, invece, è una società per azioni a capitale variabile con sede legale e
direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo
del patrimonio raccolto mediante l’offerta al pubblico di proprie azioni.
I fondi comuni di investimento costituiscono un tipo di organismo di investi-
mento collettivo a schema contrattuale, in cui il rapporto di partecipazione dell’in-
vestitore all’organismo è regolato da un documento contrattuale, definito regola-
mento del fondo. Le Sicav, invece, sono espressione di un modello di organismo di
investimento collettivo a schema statutario, in cui il rapporto di partecipazione
all’organismo è disciplinato dallo statuto della stessa Sicav. La sussunzione sia dei
fondi comuni di investimento, sia delle Sicav nella medesima categoria degli Oicr
si giustifica alla luce delle loro comuni caratteristiche, cioè della loro idoneità a co-
stituire collettori del risparmio proveniente da una pluralità di soggetti, con il fine
di impiegare le risorse acquisite in investimenti collettivi in determinati beni e con-
seguire nel tempo un incremento di valore del risparmio in tal modo impiegato.
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In questa accezione, gli organismi di investimento collettivo del risparmio con-
figurano il substrato organizzativo nel quale si articola la gestione collettiva del ri-
sparmio.
Nel servizio di gestione collettiva del risparmio l’attività gestoria viene presta-
ta “a monte” e insiste su un patrimonio indiviso di pertinenza di una pluralità di in-
vestitori, ciascuno dei quali titolare esclusivamente del diritto al rimborso del controva-
lore della propria quota. Necessaria conseguenza di ciò è l’impossibilità, per il sotto-
scrittore di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, di im-
partire specifiche istruzioni vincolanti nei confronti dell’intermediario gestore.
In estrema sintesi, può dirsi che nella gestione collettiva l’intermediario opera
nell’interesse collettivo dei partecipanti; in tal senso, la tutela dell’interesse di cia-
scun investitore viene raggiunta in via mediata attraverso la cura dell’interesse
dell’organismo di investimento collettivo gestito.
2. La riserva di attività
L’art. 33, comma 1, del TUF individua i soggetti abilitati a prestare il servizio
di gestione collettiva del risparmio. Si tratta delle società di gestione del risparmio,
delle Sicav e delle società di gestione armonizzate1.
A queste ultime, inizialmente, era consentita esclusivamente la gestione (men-
tre era preclusa l’istituzione) di organismi di investimento collettivo del risparmio.
Tale limitazione è venuta meno per effetto del d.lgs. n. 47/2012 (di attuazione della
direttiva 2009/65/CE, c.d. Ucits IV), che, introducendo nell’ordinamento il c.d.
“passaporto pieno” del gestore, ha riconosciuto la possibilità per una società di ge-
stione armonizzata di istituire (oltre che gestire) in Italia fondi comuni d’investi-
mento armonizzati. Il riferimento ai fondi “armonizzati” è volto d’altro canto a
escludere la possibilità per le società di gestione armonizzate di istituire in Italia
fondi comuni d’investimento non armonizzati. Si tratta di una limitazione prevista
dalla direttiva Ucits IV che non impedisce alle società di gestione armonizzate di
gestire e di commercializzare fondi non armonizzati.
L’art. 33, comma 2, del TUF individua le ulteriori attività che possono essere
svolte dalle società di gestione del risparmio. Si tratta di un elenco che ha subito
nel tempo un progressivo ampliamento – giustificato dall’esigenza di consentire
alle Sgr il conseguimento di quelle economie di scala e di scopo necessarie per fa-
vorire l’efficienza operativa nella gestione del risparmio – e che oggi comprende:
(i) la prestazione del servizio di gestione di portafogli; (ii) l’istituzione e gestione
di fondi pensione; (iii) lo svolgimento delle attività connesse o strumentali stabilite
dalla Banca d’Italia, sentita la Consob; (iv) la prestazione dei servizi di custodia di
quote o azioni di Oicr di propria o altrui istituzione; (v) la prestazione del servizio
di consulenza in materia di investimenti; (vi) la commercializzazione di quote o
azioni di Oicr istituiti da soggetti terzi, in conformità alle regole di condotta stabili-
te dalla Consob, sentita la Banca d’Italia2.
1 Per la definizione di società di gestione del risparmio, di Sicav e di società di gestione armo-
nizzata si rinvia al cap. VI.
2 Prima del recepimento della direttiva UCITS IV – che ha definitivamente risolto la questione
in senso positivo – si discuteva se una Sgr potesse promuovere o distribuire quote o azioni di Oicr che

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