La governance e la partecipazione al capitale degli intermediari
Autore | Marco Fratini |
Pagine | 99-108 |
99
Capitolo Secondo
La governance e la partecipazione
al capitale degli intermediari
SOMMARIO: 1. I requisiti degli esponenti aziendali. - 1.1 Il divieto di interlocking. - 2. Gli assetti pro-
prietari e i requisiti dei partecipanti al capitale. - 3. Le soglie partecipative rilevanti e gli obbli-
ghi di comunicazione. - 4. La violazione della disciplina degli assetti proprietari. - 5. La richiesta
di informazioni sulle partecipazioni. - 6. L’organizzazione interna degli intermediari. - 7. La
governance degli intermediari. – Bibliografia.
1. I requisiti degli esponenti aziendali
L’attività degli intermediari, per la sua complessità e per la rilevanza degli interes-
si coinvolti, è tale da richiedere ai soggetti che la esercitano un particolare livello di
professionalità e un’adeguata garanzia di affidabilità. A tal fine, il legislatore prescrive i
«requisiti personali» che devono essere posseduti da coloro che intendono ricoprire
cariche apicali o acquisire partecipazioni rilevanti al capitale di Sim, Sgr e Sicav.
I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione (i membri del consiglio di
amministrazione), direzione (il direttore generale) e controllo (i membri del colle-
gio sindacale)1 devono possedere determinati requisiti di professionalità, onorabili-
tà e indipendenza. L’art. 13 del TUF, nell’enunciare tali requisiti, non ne determina
il contenuto, ma delega a un regolamento del Ministro dell’economia e delle finan-
ze, adottato sentite la Banca d’Italia e la Consob, il compito di declinarne le carat-
teristiche. La disciplina dei requisiti degli esponenti aziendali è ancora oggi conte-
nuta nel risalente d.m. 11 novembre 1998, n. 468.
Il requisito di professionalità è un indicatore di competenza, riferito all’espe-
rienza maturata dagli esponenti aziendali nel settore finanziario o nello svolgimen-
to di mansioni direttive nell’ambito di imprese. Sono previsti requisiti più rigorosi
per il presidente del consiglio di amministrazione e più specifici per l’ammini-
stratore delegato e il direttore generale.
Il requisito di onorabilità si traduce nell’assenza delle cause di ineleggibilità e
di decadenza previste dall’art. 2382 c.c., nell’insussistenza di condanne a pena de-
tentiva passate in giudicato (salvi gli effetti della riabilitazione) per reati o delitti
ritenuti non compatibili con l’assunzione della carica di esponente aziendale,
nell’assenza di patteggiamenti per determinate pene e nella mancata sottoposizione
a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge n.
1423/1956 o della legge n. 575/1965.
Il requisito di indipendenza, introdotto con la riforma del diritto societario del
2003, non è stato ancora declinato dalla fonte regolamentare, a tutt’oggi non ema-
nata. Nelle more, trova applicazione la disciplina dell’indipendenza contenuta nel
codice civile (art. 2387), che opera un rinvio alle regole definite dalla singola so-
cietà a livello statutario, “anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da
codici di c omportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione
1 La rubrica dell’art. 13 del TUF definisce come “esponenti aziendali” i soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo.
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