L'operatività transfrontaliera nella gestione collettiva del risparmio
Autore | Marco Fratini |
Pagine | 257-261 |
257
Capitolo Decimo
L’operatività transfrontaliera
nella gestione collettiva del risparmio
SOMMARIO: 1. Il quadro normativo europeo. - 2. L’operatività transfrontaliera delle Sgr. - 3. L’opera-
tività in Italia della società di gestione armonizzata. - 4. L’offerta in Italia di quote di fondi comuni
di investimento esteri. - Bibliografia.
1. Il quadro normativo europeo
Fino a un recentissimo passato, una società di gestione del risparmio stabilita
in uno Stato membro dell’UE non poteva istituire e gestire un fondo comune di in-
vestimento in un diverso Stato membro. Ciò in forza della regola, sancita dalla dir.
85/611/CEE, che imponeva alla società di gestione di istituire un organismo di in-
vestimento collettivo del risparmio nel medesimo Stato membro in cui fosse stabi-
lita la propria sede legale.
La dir. 2009/65/CE (c.d. Ucits IV) ha abrogato la predetta regola e ha introdot-
to il principio del “passaporto pieno del gestore”, consentendo a una Sgr di eserci-
tare le attività per le quali è stata autorizzata nel proprio Stato membro di origine in
un diverso Stato membro. Ragione per cui è oggi possibile che una società di ge-
stione del risparmio sia stabilita in uno Stato membro e l’Oicr dalla stessa gestito
sia stabilito in un diverso Stato membro.
La società di gestione può prestare il servizio di gestione collettiva su base
transfrontaliera sia mediante stabilimento di succursale, sia in libera prestazione di
servizi. In entrambe le ipotesi, essa deve applicare la normativa del proprio Stato
membro di origine in materia di organizzazione societaria e quella dello Stato
membro di origine dell’Oicr per quanto concerne le regole di costituzione e funzio-
namento dello stesso Oicr.
Una dicotomia giurisdizionale si verifica anche in relazione alle regole di con-
dotta applicabili: la società di gestione, quando presta il servizio di gestione collet-
tiva mediante stabilimento di succursale, deve rispettare le norme di condotta dello
Stato membro ospitante; ove, invece, il servizio di gestione collettiva sia prestato in
regime di libera prestazione di servizi, la società di gestione deve osservare le nor-
me del proprio Stato membro di origine.
2. L’operatività transfrontaliera delle Sgr
In conformità al quadro normativo europeo e sul modello dell’art. 26 del TUF
che disciplina l’operatività transfrontaliera delle Sim, l’art. 41 del TUF consente
alle Sgr di operare in altri Stati membri dell’Unione Europea, senza prescrivere al-
cuna ulteriore autorizzazione e affidando le modalità procedurali a un regolamento
della Banca d’Italia e della Consob.
Non tutte le attività, però, possono essere esercitate in regime di libera presta-
zione. Il principio europeo del passaporto del gestore e l’art. 41 del TUF che ne co-
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