La vigilanza sugli intermediari

AutoreMarco Fratini
Pagine75-98
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Capitolo Primo
La vigilanza sugli intermediari
SOMMARIO: 1. I soggetti vigilati. - 2. Le finalità della vigilanza. - 3. Il riparto delle competenze di vi-
gilanza. - 4. Il coordinamento e la cooperazione nella vigilanza. - 5. Le forme e i poteri di vigi-
lanza. - 5.1 La vigilanza regolamentare. - 5.1.1 Le materie demandate alla vigilanza regolamen-
tare. - 5.1.2 L’intensità della vigilanza regolamentare e il gold plaiting. - 5.1.3 L’analisi di impat-
to della regolazione (AIR) e la verifica di impatto della regolamentazione (VIR). - 5.2 La vigilan-
za informativa. - 5.2.1 Gli obblighi informativi dell’organo di controllo. - 5.2.2 Gli obblighi in-
formativi del revisore legale dei conti. - 5.2.3 L’estensione dei poteri di cui all’art. 187-octies
del TUF. - 5.2 La vigilanza ispettiva. - 6. Gli interventi sui soggetti abilitati- - 7. La vigilanza sui
gruppi di Sim e Sgr. - 8. La revisione legale dei conti. - 9. La vigilanza prudenziale. - 10. La re-
sponsabilità da omessa vigilanza. - Bibliografia.
1. I soggetti vigilati
Il Testo unico della finanza dedica alla disciplina degli intermediari un’intera
Parte (II), dettando norme sulla vigilanza, sugli assetti proprietari, sulla corporate
governance, sull’attività, sulla gestione delle irregolarità e delle crisi di tali sogget-
ti. Ciò nonostante, il Testo unico non contiene una definizione di “intermediario”,
pur individuando tale termine l’ambito di applicazione della relativa disciplina (ru-
bricata, per l’appunto, “disciplina degli intermediari”)1.
Con maggior precisione, una nozione di intermediario è fornita dall’art. 79-quater
del TUF, che per tale intende il soggetto abilitato “alla tenuta dei conti sui quali so-
no registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti”. Tale nozione, come
evidente, è relativa (e strumentale) alla sola disciplina della gestione accentrata di
strumenti finanziari e si profila, pertanto, settoriale e non suscettibile di astrazione.
Egualmente non generalizzabile è la nozione di “intermediario finanziario” conte-
nuta nel Testo unico bancario, che intende per tale il soggetto che esercita nei con-
fronti del pubblico l’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, a
tale fine autorizzato e iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia (art.
106 del TUB). Tale nozione, come di seguito verrà precisato, identifica uno dei
soggetti che compongono il ben più ampio insieme degli intermediari abilitati alla
prestazione dei servizi di investimento.
Una definizione della nozione in esame è contenuta nel Regolamento Consob
n. 16190/2007, il cui art. 26 intende per «intermediari» i soggetti autorizzati alla
prestazione dei servizi e delle attività di investimento. Anche tale definizione è li-
mitativa e non esaustiva, in quanto esclude quei soggetti che, pur non prestando
servizi di investimento, sono inclusi e disciplinati tra gli intermediari della parte II
del TUF (è il caso, ad esempio, delle società di investimento a capitale variabile).
1 Il termine “intermediario” è utilizzato dal legislatore in una pluralità di norme, per individuare
i soggetti vigilati dalla Banca d’Italia e dalla Consob (art. 5, comma 2), per disciplinare l’acquisizione
delle partecipazioni al capitale di determinati soggetti (art. 15, comma 2), per sancire la regola della
separazione tra il patrimonio del cliente e quello (per l’appunto) dell’intermediario (art. 22, comma
1), per individuare i soggetti destinatari di provvedimenti ingiuntivi (artt. 51 e 52), per determinare
l’adesione ai sistemi di indennizzo (art. 60), per l’acquisizione di aggiornate informazioni sulla strut-
tura organizzativa e di controllo (art. 60-bis).
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Può concludersi, allora, che la nozione di “intermediario” è priva di una defi-
nizione normativa. La ragione di ciò risiede nella circostanza che la categoria degli
intermediari non assume una valenza regolamentare e sostanziale, ma solo formale
e convenzionale. Si tratta di una categoria che può essere individuata in via rico-
struttiva attraverso un procedimento induttivo e tautologico: rientrano in tale cate-
goria tutti i soggetti che, a vario titolo, sono destinatari delle norme di vigilanza
contenute nella Parte II del Testo unico della finanza. Di tali soggetti ci si occuperà
nell’ambito della presente parte del lavoro.
Nell’ambito della categoria degli intermediari si inscrive la più circoscritta sot-
tocategoria dei soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attività di inve-
stimento. Di tale sottocategoria l’art. 1, comma 1, lett. r), del TUF fornisce una de-
finizione identificativa. Ai sensi di tale disposizione, per “soggetti abilitati” si in-
tendono: le Sim, le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, le
imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le società di gestione armonizzate
con succursale in Italia, le Sicav, gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco pre-
visto dall’art. 107 (oggi 106) del Testo unico bancario, le banche italiane, le banche
comunitarie con succursale in Italia e le banche extracomunitarie, autorizzate al-
l’esercizio dei servizi o delle attività di investimento.
La categoria dei soggetti abilitati non esaurisce il novero dei soggetti destinata-
ri delle norme di vigilanza dettate nell’ambito della disciplina degli intermediari.
Non sono menzionati in tale categoria, ad esempio, né i consulenti finanziari, né le
società di consulenza finanziaria, pur essendo entrambi disciplinati nell’ambito del-
la Parte del Testo unico dedicata agli intermediari (artt. 18-bis e 18-ter).
Quella dei soggetti abilitati è dunque un sottoinsieme, racchiuso nell’ambito
del più ampio insieme degli intermediari, che vale a individuare determinati sog-
getti destinatari di specifiche norme di vigilanza.
Occorre fin d’ora una precisazione per quanto concerne le banche e le imprese
di assicurazione.
Le prime sono disciplinate dalla Parte II del Testo unico della finanza per
quanto concerne la prestazione dei servizi di investimento e in ragion di tale attività
rientrano nella categoria degli intermediari. Per tutti gli altri aspetti, esse restano
assoggettate alle disposizioni del Testo unico bancario. Si verifica, dunque, una di-
varicazione tra la disciplina dei servizi e delle attività di investimento delle banche,
affidata al Testo unico della finanza, e la disciplina della banca come soggetto e
delle sue ulteriori attività, affidata al Testo unico bancario.
Le imprese di assicurazione, al pari delle banche, sono assoggettate a una di-
sciplina diversa da quella del Testo unico finanziario. Alle regole dettate da
quest’ultimo soggiace esclusivamente quell’attività delle imprese assicurative con-
sistente nella commercializzazione di prodotti misti finanziario-assicurativi (art.
25-bis del TUF).
2. Le finalità della vigilanza
La disciplina degli intermediari esordisce con disposizioni generali che indivi-
duano finalità e strumenti dell’attività di vigilanza. Tali disposizioni sono state in
gran parte innovate dal d.lgs. 17.9.2007, n. 164, il quale ha apportato modifiche
all’art. 5, comma 1, del TUF, la cui attuale formulazione contiene una nuova elen-
cazione delle finalità dell’attività di vigilanza.

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