Le regole di organizzazione

AutoreMarco Fratini
Pagine199-211
199
Capitolo Settimo
Le regole di organizzazione
SOMMARIO: 1. Le regole di organizzazione: ratio e funzione. - 2. L’esternalizzazione di funzioni. - 3.
La separazione patrimoniale. - 4. Il conflitto di interessi. - 4.1 Gli incentivi. - Bibliografia.
1. Le regole di organizzazione: ratio e funzione
Nel capitolo 3 si è evidenziato che gli intermediari devono disporre di un si-
stema organizzativo idoneo ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e del-
le attività di investimento (art. 21, comma 1, lett. d), del TUF). Gli obblighi di or-
ganizzazione mirano ad assicurare “un livello elevato di integrità, competenza e so-
lidità” dei soggetti che prestano servizi e attività di investimento al fine di consenti-
re la piena realizzazione degli obiettivi della disciplina europea. In altri termini, le
regole organizzative sono predisposte in modo tale da garantire un livello elevato
di tutela degli investitori, applicato in modo uniforme attraverso l’introduzione di
standard e requisiti chiari che disciplinano la relazione tra il soggetto che presta il
servizio e la sua clientela, con previsione di procedure rigorose in ambiti quali la
gestione del rischio, il controllo della conformità (compliance), l’esternalizzazione,
i conflitti di interesse e le operazioni personali.
Ai principi e alle regole dettate in sede europea dalla direttiva MiFID in mate-
ria di presidi organizzativi è stata data attuazione con il Regolamento congiunto
Banca d’Italia-Consob del 29 ottobre 2007.
I principi generali cui si ispira la disciplina regolamentare sono contenuti
nell’art. 4 del medesimo Regolamento, a tenore del quale gli intermediari sono te-
nuti a dotarsi di un sistema organizzativo unitario al fine di assicurare la sana e
prudente gestione, il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale, nonché la
correttezza e la trasparenza dei comportamenti nella prestazione dei servizi.
L’applicazione delle misure organizzative previste dal Regolamento congiunto
Banca d’Italia-Consob deve avvenire in maniera proporzionata alla natura, alla di-
mensione e alla complessità dell’attività svolta, nonché alla tipologia e alla gamma
dei servizi prestati dall’intermediario. La proporzionalità costituisce un principio
ricorrente nella regolamentazione del settore finanziario, volto a garantire che
l’esercizio del potere regolamentare importi il minor sacrificio per i soggetti vigila-
ti, assicurando al contempo piena tutela agli interessi protetti dall’esercizio di tale
potere. Attraverso l’applicazione proporzionale della propria disciplina, il Regola-
mento congiunto realizza due obiettivi: il contenimento dei costi per gli intermedia-
ri e la flessibilità delle misure organizzative, in modo da consentire a ciascun in-
termediario di strutturare un proprio assetto organizzativo proporzionato ai rischi
effettivi correlati alla propria attività.
Il Regolamento congiunto disciplina il sistema organizzativo degli intermedia-
ri, sia con riferimento agli assetti di governo aziendale (già esaminati nel cap. 3, cui
si rinvia), sia con riferimento al sistema dei controlli interni.
Tale sistema è articolato su tre livelli: 1) controlli di linea; 2) funzioni di ge-
stione dei rischi d’impresa (ivi compreso il controllo di conformità); 3) audit interno.

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