La responsabilità dei soggetti abilitati

AutoreMarco Fratini
Pagine213-226
213
Capitolo Ottavo
La responsabilità dei soggetti abilitati
SOMMARIO: 1. La responsabilità civile. - 2. L’azione inibitoria collettiva. - 3. La risoluzione stragiudi-
ziale delle controversie. - 3.1 La conciliazione. - 3.2 L’arbitrato ordinario. - 3.3 L’arbitrato sem-
plificato. - 4. Le sanzioni amministrative. - 5. La responsabilità per illecito amministrativo deri-
vante da reato. - Bibliografia.
1. La responsabilità civile
La violazione degli obblighi che la normativa primaria e secondaria pone a ca-
rico dei soggetti abilitati nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento
è fonte di responsabilità civile. Il tema ha assunto centralità e rilevanza a seguito
del default di alcuni emittenti, i cui strumenti finanziari erano stati oggetto della
prestazione di servizi di investimento nei confronti di clienti non professionali. Ciò
ha determinato una proliferazione di azioni in giudizio contro i soggetti abilitati,
ritenuti responsabili dell’esito negativo degli investimenti effettuati per aver violato
le regole di condotta cui avrebbero dovuto attenersi. Il contenzioso che ne è scaturi-
to ha messo in evidenza la lacuna esistente nell’ordinamento di settore in ordine ai
rimedi esperibili a fronte di condotte inadempienti da parte degli intermediari.
A fronte del silenzio serbato al riguardo dal legislatore di settore e dell’estrema
varietà dei rimedi concretamente azionati dagli investitori, la giurisprudenza, nel
tempo, ha offerto soluzioni estremamente diversificate, affermando: (i) la nullità
virtuale, ex art. 1418, 1° co., c.c., del contratto di investimento per violazione di
norme imperative; (ii) l’annullabilità per vizio della volontà; (iii) la risoluzione per
inadempimento e il risarcimento del danno. Tra queste, in particolare, è prevalsa a
lungo la tesi della nullità, argomentata sulla base della difformità del contratto al
paradigma strutturale ovvero sulla base della sua contrarietà funzionale ad interessi
ritenuti dal legislatore non sacrificabili.
Il contrato giurisprudenziale è stato composto dalle Sezioni Unite della Cassa-
zione1 con una decisione fondata sulla distinzione tra regole di condotta e regole di
validità: pur non negando il carattere imperativo delle prime, i giudici hanno af-
fermato che la loro violazione può essere fonte di responsabilità precontrattuale o
contrattuale, a seconda che la violazione si collochi nella fase che precede la stipu-
lazione del contratto di investimento o in quella successiva.
In nessun caso – sottolinea la Suprema Corte – la violazione dei doveri di
comportamento può determinare la nullità del contratto di intermediazione o dei
singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell’art. 1418, 1° co., c.c.. Tale nullità si
configura solo in caso di violazione di regole di validità, quelle cioè che attengono
alla struttura o all’oggetto del contratto, che si differenziano delle regole di com-
portamento, che invece si collocano nella fase delle trattative o nella fase esecutiva
e sono finalizzate a consentire all’investitore la valutazione sulla convenienza del-
l’operazione.
1 Cass., S.U., 19.12.2007, n. 26724 e 26725.

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