I soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento

AutoreMarco Fratini
Pagine137-160
137
Capitolo Quinto
I soggetti abilitati alla prestazione
dei servizi e delle attività di investimento
SOMMARIO: 1. I soggetti abilitati e i servizi esercitabili. - 2. Le imprese di investimento, le banche e
gli int ermediari fina nziari. - 2.1 L’autorizzazione alla prestazione dei servizi e delle attività di inve-
stimento. - 2.2 L’autorizzazione delle Sim. - 2.2.1 L’operatività transfrontaliera delle Sim. - 2.2.2
L’operatività delle Sim nei paesi europei. - 2.2.3 L’operativit à delle Sim in paesi extracomunita-
ri e la prestazione di servizi non ammessi al mutuo riconoscimento. - 2.3 L’operatività delle im-
prese comunitarie. - 2.4 L’operatività delle imprese extracomunitarie. - 2.5 L’autorizzazione del-
le banche e degli intermediari finanziari. - 2.5.1 L’operatività transfrontaliera delle banche ita-
liane. - 2 .5.2 L’operatività in Italia delle banche comunitarie ed extracomunitarie. - 3. Le società d i
gestione del risparmio. - 3.1 Le società di gestione armonizzata. - 4. Gli agenti di cambio e le
società fiduciarie. - 5. I consulenti finanziari e le società di consulenza. - 6. Le società di gestio-
ne di mercati regolamentati. - 7. Il gestore di portali per la raccolta di capitali per start-up inno-
vative. - 8. L’ambito della riserva di attività: l’esercizio professionale nei confronti del pubblico.
- 9. L’accesso ai mercati regolamentati. - 10. L’abusivismo. - Bibliografia.
1. I soggetti abilitati e i servizi esercitabili
La prestazione dei servizi e delle attività di investimento non è libera, ma sog-
giace a un regime legale che richiede a tal fine un’apposita autorizzazione, rilascia-
ta dall’autorità di vigilanza a determinati soggetti in possesso di requisiti previsti
dalla legge. Tale regime introduce una riserva di attività che risponde all’esigenza
di assicurare un’adeguata tutela degli interessi pubblici che vengono in rilievo nella
prestazione dei servizi e delle attività di investimento, consentendo lo svolgimento
degli stessi esclusivamente a soggetti professionali, qualificati e vigilati, tenuti
all’osservanza di regole poste a tutela degli investitori e della stabilità complessiva
del sistema finanziario. In virtù della sua ratio, la riserva opera solo quando si è in
presenza di un esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle
attività di investimento (v. par. 8).
La riserva di attività, inoltre, opera, con modalità differenti, sia nei confronti di
soggetti aventi sede legale in Italia, sia nei confronti di soggetti esteri (comunitari
ed extracomunitari).
La categoria dei soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attività di
investimento comprende: a) le imprese di investimento; b) le banche; c) gli interme-
diari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 106 del TUB; d) le società di ge-
stione del risparmio; e) le società di gestione armonizzate; f) i consulenti finanziari e le
società di consulenza; g) le società di gestione dei mercati regolamentati; h) gli agenti
di cambio; i) le società fiduciarie;l) le Poste Italiane S.p.A.1; m) i soggetti che svolgono
attività su valute, quando queste sono assimilate agli strumenti finanziari.
Mentre le banche e le imprese di investimento possono prestare tutti i servizi
di investimento, per gli altri soggetti il legislatore prevede delle limitazioni, nei
termini di seguito indicati.
1 Per quanto concerne i servizi e le attività di investimento che possono essere prestati dalle Po-
ste It aliane S.p.A., v. D.P. R. 14 marzo 2001, n. 144 e provvedimento della Banca d’Italia del 9 aprile 2004.
138
2. Le imprese di investimento, le banche e gli intermediari finanziari
Con la locuzione «imprese di investimento» il legislatore ha inteso ricompren-
dere, attraverso la definizione recata dall’art. 1 del TUF: (i) le società di interme-
diazione mobiliare (Sim); (ii) le imprese di investimento comunitarie; (iii) le im-
prese di investimento extracomunitarie.
La Sim è un’impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari di cui
all’art. 106 del TUB, avente sede legale e direzione generale in Italia.
Introdotta dalla legge 2.1.1991, n. 1, e successivamente riformata dal d.lgs.
23.7.1996, n. 415 (c.d. decreto Eurosim), la società di intermediazione mobiliare ha
trovato il proprio assetto definitivo nel 1998 a seguito dell’emanazione del Testo
unico della finanza, divenendo il prototipo dell’impresa di investimento italiana cui
la normativa riserva l’esercizio, in via professionale e nei confronti del pubblico,
dei servizi di investimento.
Sebbene l’autorizzazione venga rilasciata con riguardo ai servizi di investi-
mento, le Sim, una volta ottenuta l’abilitazione, possono esercitare anche servizi
accessori e altre attività finanziarie, nonché attività connesse o strumentali, per le
quali vige il principio di libertà di svolgimento, a condizione che non siano oggetto
di riserva in favore di altri soggetti.
Per “imprese di investimento comunitarie” si intendono le imprese, diverse
dalle banche, aventi sede legale e direzione generale in uno Stato membro del-
l’Unione Europea diverso dall’Italia, autorizzate nel loro paese d’origine a svolgere
servizi o attività di investimento.
Per “imprese di investimento extracomunitarie”, invece, si intendono le impre-
se, diverse dalle banche, aventi sede legale in uno Stato extracomunitario, autoriz-
zate nel loro paese d’origine a svolgere servizi o attività di investimento.
Le società di intermediazione mobiliare e le imprese extracomunitarie autorizzate
in Italia alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento sono iscritte in un
apposito albo, tenuto dalla Consob, previsto dall’art. 20 del TUF; le imprese di inve-
stimento comunitarie sono inserite in un elenco allegato al suddetto albo. L’iscrizione
nell’albo assolve una funzione di pubblicità-notizia, garantendo la (ri)conoscibilità dei
soggetti autorizzati all’esercizio di un’attività riservata, a tutela dei terzi investitori.
Le «banche» costituiscono l’omologo degli enti creditizi di cui alla dir.
2006/48/CE e possono essere italiane, comunitarie o extracomunitarie, a seconda del
luogo dello sede legale. Per le banche autorizzate alla prestazione dei servizi e delle at-
tività di investimento resta comunque ferma la disciplina del Testo unico bancario, che
consente ad esse l’esercizio, oltre all’attività bancaria, di ogni altra attività finanzia-
ria, nonché di attività connesse e strumentali (salve le riserve di legge).
Agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 106 del TUB è
consentito esercitare, professionalmente e nei confronti del pubblico, i servizi di
negoziazione per conto proprio e di esecuzione per conto terzi limitatamente agli
strumenti finanziari derivati, nonchè i servizi di collocamento. La possibilità, per
gli intermediari finanziari, di prestare i servizi di investimento elencati dall’art. 18,
comma 3, del TUF è confermata dal novellato art. 106, comma 2, del TUB2.
2 Occorre ricordare che la categoria degli intermediari finanziari è stata oggetto di una profonda
modifica che ha interessato il regime normativo applicabile (cfr. d.lgs. n. 141/2010, modificato dal

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT