DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 2012, n. 47 - Attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). (12G0067)

Coming into Force13 Maggio 2012
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2012/04/28/012G0067/ORIGINAL
Published date28 Aprile 2012
Enactment Date16 Aprile 2012
Official Gazette PublicationGU n.99 del 28-04-2012 - Suppl. Ordinario n. 86
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Vista la legge 23 marzo 1983, n. 77;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010, ed in particolare l'articolo 6 contenente principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2009/65/CE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2012;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. dopo la lettera m) sono inserite le seguenti:

      m-bis) 'OICR armonizzati': gli OICR rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE e delle relative disposizioni di attuazione;

      m-ter) 'OICR comunitari': gli OICR costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;

      m-quater) 'OICR extracomunitari': gli OICR costituiti in uno Stato non appartenente all'UE;

      m-quinquies) 'OICR feeder': l'OICR che investe le proprie attivita' totalmente o in prevalenza nell'OICR master;

      m-sexies) 'OICR master': l'OICR nel quale uno o piu' OICR feeder investono totalmente o in prevalenza le proprie attivita';

      ;

    2. alla lettera n) dopo il numero 2) e' inserito il seguente: «2-bis) la commercializzazione di quote o azioni di OICR propri;»;

    3. dopo la lettera q) sono inserite le seguenti:

      q-bis) 'gestore dell'OICR master': la societa' di gestione che svolge l'attivita' di gestione dell'OICR master o la SICAV master;

      q-ter) 'gestore dell'OICR feeder': la societa' di gestione che svolge l'attivita' di gestione dell'OICR feeder o la SICAV feeder;

      q-quater) 'depositario dell'OICR master o dell'OICR feeder': la banca depositaria dell'OICR master o dell'OICR feeder o, se l'OICR master o l'OICR feeder sono OICR comunitari o extracomunitari, il soggetto autorizzato nel Paese di origine a svolgere i compiti della banca depositaria;

      ;

    4. alla lettera r) dopo le parole: «societa' di gestione armonizzate» sono inserite le seguenti: «con succursale in Italia»;

    5. dopo la lettera r) sono inserite le seguenti:

      r-bis) 'Stato di origine della societa' di gestione armonizzata': lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione armonizzata ha la propria sede legale e direzione generale;

      r-ter) 'Stato di origine dell'OICR': Stato dell'UE in cui l'OICR e' stato costituito;

      .

  2. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «dei soggetti abilitati» sono sostituite dalle seguenti: «delle SIM, delle imprese di investimento extracomunitarie, delle SGR, nonche' degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo unico bancario, delle banche italiane e delle banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento».

  3. All'articolo 33 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:

      b) alle societa' di gestione armonizzate; l'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), n. 1), puo' essere esercitata solo con riguardo a fondi comuni di investimento armonizzati.

      ;

    2. alla lettera d) del comma 2 dopo le parole: «di propria» sono inserite le seguenti: «o altrui»;

    3. alla lettera e-bis) del comma 2 le parole: «OICR propri o di terzi» sono sostituite dalle seguenti: «OICR di terzi»;

    4. il comma 3 e' abrogato.

  4. All'articolo 36 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di gestione del risparmio.»;

    2. il comma 7 e' abrogato;

    3. il comma 8 e' sostituito dal seguente:

    8. Le quote di partecipazione ai fondi comuni, sono nominative o al portatore, secondo quanto previsto nel regolamento del fondo. La Banca d'Italia puo' stabilire in via generale, sentita la Consob, le caratteristiche dei certificati e il valore nominale unitario iniziale delle quote, tenendo conto anche dell'esigenza di assicurare la portabilita' delle quote.

    .

  5. All'articolo 37, comma 2, lettera b-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «comma 7, e l'articolo 39, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «39, comma 3, nonche', nel caso di strutture master feeder o di operazioni di fusioni, il capo III-bis e il capo III-ter».

  6. L'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:

    3. La Banca d'Italia autorizza l'esercizio delle funzioni di banca depositaria e disciplina, sentita la Consob, le condizioni per l'assunzione dell'incarico e le modalita' di subdeposito dei beni del fondo.

    .

  7. All'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:

    h-bis) se il fondo e' un fondo feeder.

    .

  8. All'articolo 41, comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ivi inclusa l'istituzione di fondi comuni di investimento armonizzati.».

  9. All'articolo 41-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

      2-bis. Le societa' di gestione armonizzate che intendono istituire e gestire nel territorio della Repubblica un fondo comune di investimento armonizzato rispettano le disposizioni di cui agli articoli 36, 37, 38 e 39, al capo III-bis e al capo III-ter, nonche' le disposizioni di attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera c). La Banca d'Italia approva il regolamento del fondo a condizione che:

      a) il fondo rispetti le norme richiamate nel presente comma;

      b) la societa' di gestione armonizzata sia autorizzata a gestire nello Stato di origine fondi con caratteristiche analoghe a quello oggetto di approvazione;

      c) la societa' di gestione armonizzata abbia stipulato con la banca depositaria un accordo che assicura alla banca depositaria la disponibilita' delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

      2-ter. Qualora la Banca d'Italia intenda rifiutare l'approvazione del regolamento del fondo di cui al comma 2-bis, consulta l'autorita' competente dello Stato di origine della societa' di gestione armonizzata.

      ;

    2. il comma 3 e' sostituito dal seguente:

      3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure che le societa' di gestione armonizzate devono rispettare per svolgere nel territorio della Repubblica le attivita' richiamate ai commi 1, 2 e 2-bis mediante stabilimento di succursali o in regime di libera prestazione di servizi, nonche' il contenuto dell'accordo tra la societa' di gestione armonizzata e la banca depositaria previsto nel comma 2-bis, lettera c).

      ;

    3. il comma 4 e' sostituito dal seguente:

      4. Le societa' di gestione armonizzate che svolgono le attivita' di cui ai commi 1 e 2-bis nel territorio della Repubblica, mediante stabilimento di succursali, sono tenute a rispettare le norme di condotta previste all'articolo 40. Alle societa' di gestione armonizzate si applica l'articolo 8, comma 1.

      .

  10. All'articolo 42 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento comunitari ed extracomunitari»;

    2. il comma 1 e' sostituito dal seguente:

      1. L'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento comunitari armonizzati deve essere preceduta da una comunicazione alla Consob da parte dell'autorita' dello Stato di origine del fondo, secondo le procedure di notifica previste dalle disposizioni comunitarie e nel rispetto delle relative norme di attuazione adottate con regolamento dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. Con il medesimo regolamento la Consob...

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