LEGGE 26 febbraio 2011, n. 10 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. (11G0052)

Coming into Force27 Febbraio 2011
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2011/02/26/011G0052/ORIGINAL
Published date26 Febbraio 2011
Enactment Date26 Febbraio 2011
Official Gazette PublicationGU n.47 del 26-02-2011 - Suppl. Ordinario n. 53
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 26 febbraio 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2010, N. 225

All'articolo 1:

al comma 2, le parole: «ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» sono soppresse;

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

2-bis. Le proroghe di termini di cui al comma 2 sono disposte previo parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri parlamentari sono resi entro il termine di dieci giorni dalla trasmissione degli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che, decorso il termine, possono essere comunque adottati.

2-ter. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2011".

2-quater. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "il cui mandato e' scaduto il 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "il cui mandato e' scaduto il 31 dicembre 2010";

b) le parole: "il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2011";

c) le parole: "a far data dal 1° gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "a far data dal 1° gennaio 2011";

d) le parole: "non oltre il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2011".

2-quinquies. I termini e i regimi giuridici indicati nella tabella 1, allegata al presente decreto, la cui scadenza e' fissata in data successiva al 31 marzo 2011, sono prorogati al 30 aprile 2012. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai termini e ai regimi giuridici di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e a quelli di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per i quali resta ferma la previsione di cui al comma 2 del presente articolo, nonche' a quelli di cui all'articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali resta fermo quanto previsto dal citato articolo 12, comma 7, come modificato dall'articolo 2, comma 17-sexies, del presente decreto.

2-sexies. Il termine di proroga, riferito alla "FONTE NORMATIVA. articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102", di cui alla tabella 1, si intende riferito anche agli idonei nei concorsi pubblici di cui alle medesime disposizioni.

2-septies. L'articolo 4-bis del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, si interpreta nel senso che le modificazioni degli obblighi assunti attraverso il concordato dall'ente assuntore, ovvero dai suoi successori o aventi causa, sono inefficaci, anche se contenuti in emendamenti statutari, prima della decorrenza dei termini previsti nel concordato

.

All'articolo 2:

al comma 1, terzo periodo, le parole: «pari a 100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 100 milioni di euro»;

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

1-bis. All'articolo 2, comma 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2011, una parte dell'intervento finanziario di cui al comma 117, nella misura dello 0,6 per cento del totale, e' riservata per le spese dell'organismo di indirizzo relative all'istruttoria e verifica dei progetti di cui al medesimo comma 117".

1-ter. Fino alla completa realizzazione del processo di attuazione dei trasferimenti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, l'autorita' competente provvede alla ricognizione, limitatamente ai terreni agricoli e alle valli da pesca della laguna di Venezia, dei compendi costituiti da valli arginate alla data di entrata in vigore dell'articolo 28 del codice della navigazione.

1-quater. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 1, e alla tabella 1, con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il medesimo termine di proroga di cui all'articolo 1, comma 1, sono disciplinate le modalita' e le procedure di richiesta e rilascio di un'autorizzazione al candidato al conseguimento del certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore, che consenta allo stesso di esercitarsi alla guida, dopo aver superato la prevista prova di controllo delle cognizioni. Sono altresi' disciplinate la validita' di tale autorizzazione e le modalita' dell'esercitazione alla guida del ciclomotore, almeno in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 122, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in quanto applicabili, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 170, comma 2, dello stesso decreto legislativo, prevedendo altresi' che la prova pratica di guida non possa essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio della predetta autorizzazione, che tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova debba trascorrere almeno un mese e che nel limite di validita' dell'autorizzazione sia consentito ripetere una volta soltanto la prova pratica di guida. Si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 122, commi 7, 8 e 9, del predetto decreto legislativo. Il conducente che si esercita alla guida di un ciclomotore senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione scaduta e' punito ai sensi dell'articolo 116, comma 13-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

1-quinquies. Il termine di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, e' prorogato al 30 aprile 2011. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, tutte le strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita inviano i dati richiesti al Ministero della salute, che cura il successivo inoltro, nell'ambito delle rispettive competenze, all'Istituto superiore di sanita' e al Centro nazionale trapianti. Con decreto del Ministero della salute, di natura non regolamentare, sono disciplinate le modalita' di comunicazione dei dati di cui al presente comma da parte delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ai fini del successivo inoltro, sia in forma aggregata che disaggregata, rispettivamente all'Istituto superiore di sanita' e al Centro nazionale trapianti. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-sexies. In attuazione dell'articolo 40, comma 2, della legge 4 giugno 2010, n. 96, e con efficacia protratta fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni conseguenti all'Accordo concernente i "requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attivita' sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unita' di raccolta e sul modello per le visite di verifica", sancito in data 16 dicembre 2010 tra il Governo e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' allo stesso Accordo, il Ministro della salute, con propri decreti da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) istituisce l'elenco nazionale dei valutatori per il sistema trasfusionale, affidandone la tenuta al Centro nazionale sangue, per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261;

b) definisce, ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 40, comma 4, della citata legge n. 96 del 2010, le modalita' per la presentazione da parte degli interessati e per la valutazione, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, delle istanze volte a ottenere l'inserimento fra i centri e le aziende autorizzati alla stipula delle convenzioni;

c) disciplina, nelle more della compiuta attuazione di quanto previsto dal citato Accordo del 16 dicembre 2010, che comunque dovra' avvenire entro il 31 dicembre 2014, le modalita' attraverso le quali l'Agenzia italiana del farmaco assicura...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT