LEGGE 2 agosto 2008, n. 129 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonche' in materia fiscale e di proroga di termini

Coming into Force03 Agosto 2008
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2008/08/02/008G0153/ORIGINAL
Published date02 Agosto 2008
Enactment Date02 Agosto 2008
Official Gazette PublicationGU n.180 del 02-08-2008
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonche' in materia fiscale e di proroga di termini, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97.

    3 . Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 giugno 2008, n. 113.

  3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 3 luglio 2008, n. 114.

  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 2 agosto 2008 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio

    dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e

    delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 3 GIUGNO 2008, N. 97

L'articolo 1 e' soppresso.

All'articolo 2:

al comma 1, alle lettere a) e b), le parole: "prenotazione del diritto" sono sostituite dalle seguenti: "prenotazione dell'accesso";

al comma 2, alinea, le parole: "da formulari" sono sostituite dalle seguenti: "dai formulari".

All'articolo 3:

al comma 7, capoverso "140-bis", alinea, le parole: "commi precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "commi 139 e 140";

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

"8-bis. All'articolo 15, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, dopo la parola: "emessi" sono aggiunte le seguenti: "e ricevuti".

8-ter. Al comma 1 dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, dopo le parole: "di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati al comma 4" sono inserite le seguenti: ", nonche' di combustibili sintetici purche' siano esclusivamente ricavati dalle biomasse".

8-quater. Al fine di contenere i fenomeni connessi all'emergenza ambientale nella regione Campania, i comuni della regione possono deliberare variazioni della tassa o della tariffa relativa alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2008 anche dopo il 30 maggio 2008".

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: "24 dicembre 2007, n. 244," sono inserite le seguenti: "da destinare, in misura omogenea, ai quattro dipartimenti," ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Considerata l'impossibilita' di concludere entro il termine del 31 maggio 2008 le procedure di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007, tenuto conto che sono ancora in corso le attivita' di verifica conoscitiva indispensabili per la allocazione delle risorse umane in funzione delle finalita' di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonche' delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, e' autorizzato, altresi', il completamento del programma di cui al quarto periodo dell'articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attuato con il citato decreto ministeriale, mediante integrale utilizzo della graduatoria entro il 30 settembre 2008, anche a valere sulle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

"2-bis. All'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2009"";

il comma 4 e' sostituito dal seguente:

"4. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, le parole: "1° luglio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2009"";

il comma 6 e' sostituito dal seguente:

"6. All'articolo 2, comma 102, primo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008"";

al comma 8, dopo le parole: "comma 4, del" sono inserite le seguenti: "codice delle assicurazioni private, di cui al";

dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

"9-bis. Il termine di durata in carica del presidente del Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche, di cui alla legge 15 marzo 1999, n. 62, puo' essere prorogato secondo le modalita' di conferma di cui all'articolo 7, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 5 gennaio 2000, n. 59. Al citato articolo 7, comma 2, del predetto regolamento 5 gennaio 2000, n. 59, le parole: "una sola volta" sono soppresse.

9-ter. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, al secondo e al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2008".

9-quater. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1-bis. I prodotti di cui al comma 1 ancora presenti nei magazzini dei distributori alla data di entrata in vigore della presente disposizione possono continuare ad essere venduti al consumatore finale entro il 30 giugno 2009".

9-quinquies. Fermo restando quanto previsto dal comma 24 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al 30 settembre 2008 il termine di conservazione nel bilancio delle risorse relative ai contributi statali di cui all'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano stati oggetto di revoca e non risultino impegnate.

9-sexies. Il Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE, fino alla costituzione nella forma prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51, continua ad operare nella composizione e con i compiti previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216".

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

"Art. 4-bis. - (Ulteriori proroghe di termini e disposizioni connesse). - 1. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: "30 giugno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008".

  1. Il termine per il completamento delle procedure di assunzione di cui all'articolo 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' differito al 31 dicembre 2008.

  2. Il termine per il completamento delle procedure in corso occorrenti per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria e' differito al 31 dicembre 2009. A tal fine, per gli anni 2008 e 2009, e' autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ed all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, il reclutamento di magistrati ordinari entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

  3. I termini di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 11 giugno 2004, n. 146, all'articolo 4, comma 1, della legge 11 giugno 2004, n. 148, e all'articolo 5, comma 1, della legge 11 giugno 2004, n. 147, relativi all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'interno, concernente i provvedimenti necessari per l'istituzione, nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, degli uffici periferici dello Stato, sono differiti al 30 giugno 2009.

  4. All'articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 settembre...

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