IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea - Legge comunitaria 2004, ed in particolare l'articolo 1, comma 5;
Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE, in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunita', con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;
Vista la decisione 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunita' e per attuare il Protocollo di Kyoto, ed in particolare, l'articolo 4, paragrafo 4;
Considerato che si ritiene necessario apportare modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, ai fini di una piu' completa attuazione della citata direttiva 2003/87/CE, cosi' da consentire all'italia la partecipazione ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;
Considerato, che, per permettere all'Italia la partecipazione ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, si rende necessaria anche l'istituzione di un sistema nazionale per la realizzazione dell'inventario nazionale dei gas-serra, conformemente a quanto stabilito all'articolo 4, paragrafo 4, della decisione n. 280/2004/CE, all'articolo 5.1 del Protocollo di Kyoto e dalla decisione 19/CMP. 1 della Convenzione-Quadro sui cambiamenti climatici;
Considerata la necessita' di apportare al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, disposizioni integrative e correttive volte definirne piu' opportunamente alcune modalita' applicative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2007;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 29 gennaio 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;
Rilevato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216
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All'articolo 3 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, lettera a), dopo la parola: "congiunta" sono inserite le seguenti: ", di seguito JI";
al comma 1, lettera b), dopo la parola: "pulito" sono inserite le seguenti: ", di seguito CDM";
al comma 1, dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
"e-bis) credito di emissione: unita' di credito di emissione prodotte, commerciate e contabilizzate a norma del Protocollo di Kyoto. Dette unita' comprendono le seguenti tipologie:
1) unita' del monte-emissioni assegnato, di seguito AAU: un'unita' di credito di emissione rilasciata ai sensi dell'art. 3 del Protocollo di Kyoto e delle relative decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del protocollo medesimo;
2) unita' di rimozione delle emissioni, di seguito RMU: un'unita' di credito di emissione rilasciata ai sensi degli articoli 3.3 e 3.4 del Protocollo di Kyoto e delle relative decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del Protocollo medesimo;"; d) al comma 2, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
"a-bis) autorita' nazionale designata, di seguito denominata: "DNA": l'autorita' designata a livello nazionale per l'attuazione dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto, sulla base delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto;
a-ter) punto di contatto nazionale, di seguito denominato: "Punto di contatto": l'autorita' designata a livello nazionale per l'attuazione dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto, sulla base delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto;".
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All'articolo 4 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. L `autorizzazione e' rinnovata per ciascun periodo di riferimento di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 3. Fino al rinnovo dell'autorizzazione resta valida l'autorizzazione rilasciata in precedenza.".
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All'articolo 5 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
comma 1 le parole: "il gestore di un impianto che esercita" sono sostituite dalle seguenti: "i gestori degli impianti che esercitano";
al comma 2, dopo le parole: "all'autorita' nazionale competente" sono inserite le seguenti : "non prima di centottanta giorni ed";
al comma 4 le parole: "del supporto operativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo" sono sostituite dalle seguenti parole: "del supporto della Segreteria tecnica di cui all'articolo 8, comma 3".
All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, le parole: "almeno novanta giorni prima della data in cui la modifica o l'ampliamento ha effetto" sono sostituite dalle seguenti parole: "non prima di centottanta giorni ed almeno novanta giorni prima della data in cui...