DECRETO-LEGGE 3 luglio 2008, n. 114 - Misure urgenti per fronteggiare l'aumento delle materie prime e dei carburanti nel settore della pesca, nonche' per il rilancio competitivo del settore

Coming into Force04 Luglio 2008
Published date03 Luglio 2008
Enactment Date03 Luglio 2008
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2008/07/03/008G0141/CONSOLIDATED/20080902
Official Gazette PublicationGU n.154 del 03-07-2008
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di fronteggiare lo stato di crisi del settore della pesca marittima connesso ai continui aumenti dei costi dei fattori energetici e di produzione e considerati anche gli strumenti di intervento finanziario di emergenza in favore del settore, previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per le politiche europee, dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1. Fermo di emergenza temporaneo e definitivo

  1. In dipendenza della situazione di crisi riguardante il settore della pesca anche a seguito dei rialzi dei costi energetici e di produzione e' concesso, per impresa, l'arresto temporaneo delle attivita' di pesca per le imbarcazioni a strascico e/o volante, per una durata di trenta giorni nell'arco temporale di quattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

  2. In conseguenza del fermo d'emergenza di cui al comma 1, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e' autorizzato a concedere alle imprese di pesca una compensazione che non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ne' del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Essa non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La compensazione e' rapportata ai parametri stabiliti nel programma operativo, approvato dalla Commissione europea, per l'applicazione in Italia del Fondo europeo per la pesca. In aggiunta, e' autorizzata l'erogazione di una indennita' giornaliera, determinata secondo le procedure di cui al comma 4, per garantire a ciascun membro dell'equipaggio imbarcato il minimo contrattuale ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali. Le misure di cui...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT