DECRETO-LEGGE 30 giugno 2008, n. 113 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Coming into Force30 Giugno 2008
Published date30 Giugno 2008
Enactment Date30 Giugno 2008
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2008/06/30/008G0136/CONSOLIDATED/20080830
Official Gazette PublicationGU n.151 del 30-06-2008
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una piu' concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, nonche' di assicurare la funzionalita' del sistema di istruzione universitario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Consulenza in materia di investimenti

  1. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: "30 giugno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008".

Art 2.

Reclutamento di magistrati, avvocati e procuratori dello Stato

  1. Il termine per il completamento delle procedure di assunzione di cui all'articolo 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 2008.

  2. Il termine per il completamento delle procedure in corso occorrenti per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria e' differito al 31 dicembre 2009. A tale fine, per gli anni 2008 e 2009, e' autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ed all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, il reclutamento di magistrati ordinari entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.".

Art 3.

Istituzione delle nuove province

  1. I termini di cui agli articoli 4, comma 1, delle leggi 11 giugno 2004, n. 146, e n. 148, e dell'articolo 5, comma 1, della legge 11 giugno 2004, n. 147, relativi alla adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'interno, concernente i provvedimenti necessari per l'istituzione nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta - Andria - Trani, degli uffici periferici dello Stato, sono differiti al 30 giugno 2009.

Art 4.

Comunita' montane

  1. All'articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 settembre 2008".

  2. All'articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "31 luglio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2008".

Art 5.

Termovalorizzatori

  1. All'articolo 2, comma 137, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. dopo le parole: "per quelli in costruzione," sono inserite le seguenti: "con riferimento alla parte organica dei rifiuti,";

  2. le parole: "tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2008".

Art 6.

Prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 31...

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