DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 642 - Disciplina dell'imposta di bollo

Coming into Force01 Gennaio 1973
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1972/11/11/072U0642/CONSOLIDATED/20181231
Enactment Date26 Ottobre 1972
Published date11 Novembre 1972
Official Gazette PublicationGU n.292 del 11-11-1972 - Suppl. Ordinario n. 3
TITOLO I OGGETTO E SPECIE DELL'IMPOSTA E MODI DI PAGAMENTO
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1. Oggetto dell'imposta

Sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli atti legislativi e, se non espressamente previsti nella tariffa, agli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi.

Art 2.

Atti soggetti a bollo sin dall'origine o in caso d'uso

L'imposta di bollo e' dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte I della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d'uso per quelli indicati nella parte II.

Si ha caso d'uso quando un atto, un documento o un registro:

1) si produce o si esibisce nei procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale, esclusi quelli davanti la Corte costituzionale e quelli nei confronti degli enti impositori relativi a rapporti tributari, nonche' nei procedimenti contenziosi amministrativi o dinanzi agli arbitri;

2) si allega ad un atto pubblico ovvero si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie o presso le amministrazioni dello Stato o gli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione dell'amministrazione o dell'ente.

Delle cambiali emesse all'estero si fa uso, oltre che nei casi di cui al secondo comma, quando sono presentate, consegnate, trasmesse, quietanzate, accettate, girate, sottoscritte per avallo o altrimenti negoziate nello Stato.

Art 2.

((Atti soggetti a bollo sin dall'origine o in caso d'uso.

L'imposta di bollo e' dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d'uso per quelli indicati nella parte seconda.

Si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione.

Delle cambiali emesse all'estero si fa uso, oltre che nel caso di cui al secondo comma, quando sono presentate, consegnate, trasmesse, quietanzate, accettate, girate, sottoscritte per avallo o altrimenti negoziate nello Stato)).

Art 2.

Atti soggetti a bollo sin dall'origine o in caso d'uso.

L'imposta di bollo e' dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d'uso per quelli indicati nella parte seconda.

Si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione. 12

Delle cambiali emesse all'estero si fa uso, oltre che nel caso di cui al secondo comma, quando sono presentate, consegnate, trasmesse, quietanzate, accettate, girate, sottoscritte per avallo o altrimenti negoziate nello Stato.

Art 3.

Modi di pagamento

L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata:

1) in modo ordinario, mediante l'impiego dell'apposita carta filigranata e bollata di cui all'art. 4;

2) in modo straordinario, mediante marche da bollo, visto per bollo o bollo a punzone;

3) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio del registro o ad altri uffici autorizzati senza materiale apposizione di bollo o di visto per bollo.

Art 3.

((Modi di pagamento.

L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata:

1) in modo ordinario, mediante l'impiego dell'apposita carta filigranata e bollata di cui all'art. 4;

2) in modo straordinario, mediante marche da bollo, visto per bollo o bollo a punzone;

3) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio del registro o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.

Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate a lire cento per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino a lire cinquanta o superiori a lire cinquanta.

In ogni caso l'imposta e' dovuta nella misura minima di lire cento ad eccezione delle cambiali di cui alle lettere a) e b) dell'art. 9 della tariffa allegato A annessa al presente decreto e dei vaglia cambiari di cui all'art. 11 della medesima tariffa per i quali l'imposta minima e' stabilita in lire cinquecento.

L'intendenza di finanza puo' autorizzare singoli uffici statali, aventi sede nella circoscrizione territoriale dell'intendenza stessa, a riscuotere l'imposta per le domande presentate agli uffici stessi e per gli atti e documenti da essi formati.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti gli uffici statali ai quali puo' essere concessa l'autorizzazione di cui al comma precedente, nonche' le modalita' di riscossione e versamento del tributo)).

Art 3.

Modi di pagamento.

L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata:

1) in modo ordinario, mediante l'impiego dell'apposita carta filigranata e bollata di cui all'art. 4;

2) in modo straordinario, mediante marche da bollo, visto per bollo o bollo a punzone;

3) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio del registro o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.

3-bis) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalita° telematiche, apposito contrassegno che sostituisce, a tutti gli effetti, le marche da bollo.

Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate a lire cento per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino a lire cinquanta o superiori a lire cinquanta.

In ogni caso l'imposta e' dovuta nella misura minima di lire cento ad eccezione delle cambiali di cui alle lettere a) e b) dell'art. 9 della tariffa allegato A annessa al presente decreto e dei vaglia cambiari di cui all'art. 11 della medesima tariffa per i quali l'imposta minima e' stabilita in lire cinquecento.

L'intendenza di finanza puo' autorizzare singoli uffici statali, aventi sede nella circoscrizione territoriale dell'intendenza stessa, a riscuotere l'imposta per le domande presentate agli uffici stessi e per gli atti e documenti da essi formati.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti gli uffici statali ai quali puo' essere concessa l'autorizzazione di cui al comma precedente, nonche' le modalita' di riscossione e versamento del tributo.

Art 3.

(((Modi di pagamento).

  1. L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata:

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