LEGGE 2 ottobre 2007, n. 160 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione

Coming into Force04 Ottobre 2007
Enactment Date02 Ottobre 2007
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2007/10/03/007G0177/ORIGINAL
Published date03 Ottobre 2007
Official Gazette PublicationGU n.230 del 03-10-2007
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 2 ottobre 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bianchi, Ministro dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Mastella

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 117

All'articolo 2:

al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, primo periodo, le parole: «i primi tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «il primo anno»;

al comma 3, lettera a), capoverso 1-bis, la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «cinque».

All'articolo 3, comma 1, lettera c), capoverso 9, secondo periodo, le parole: «da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento di inibizione alla guida e' annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del presente codice».

Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:

Art. 3-bis (Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di accensione del motore durante la sosta o la fermata del veicolo). - 1. All'articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:

"7-bis. E' fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta o la fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in...

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