LEGGE 21 febbraio 2003, n. 27 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilita'

Coming into Force23 Febbraio 2003
Enactment Date21 Febbraio 2003
Published date22 Febbraio 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/02/22/003G0047/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.44 del 22-02-2003 - Suppl. Ordinario n. 29
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilita', e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 21 febbraio 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e

delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL

DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2002, N. 282

Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente:

"Art. 1-bis. (Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee sull'attivita' di spedizioniere). - 1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee dell'8 giugno 2000, nella causa 264/99, all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

3-bis. Gli spedizionieri comunitari che esercitano in Italia l'attivita' di spedizione in qualita' di prestatori di servizi non sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese ne' all'obbligo di iscrizione all'elenco autorizzato istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 14 novembre 1941, n. 1442".

All'articolo 3:

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le parole: "e disposizioni in materia di bilanci delle societa' sportive professionistiche";

dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

"1-bis. Dopo l'articolo 18 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e' aggiunto il seguente:

''Art. 18-bis. (Disposizioni in materia di bilanci). - 1. Le societa' sportive previste dalla presente legge possono iscrivere in apposito conto nel primo bilancio da approvare successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione tra le componenti attive quali oneri pluriennali da ammortizzare, con il consenso del collegio sindacale, l'ammontare delle svalutazioni dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti, determinato sulla base di un'apposita perizia giurata.

  1. Le societa' che si avvalgono della facolta' di cui al comma 1 devono procedere, ai fini civilistici e fiscali, all'ammortamento della svalutazione iscritta in dieci rate annuali di pari importo''".

    All'articolo 4, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

    "1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 9 e' inserito il seguente:

    ''9-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 9 non si applica in caso di versamento delle anticipazioni di cui al comma 7 entro il termine di trenta giorni dalla prescritta scadenza; in tale caso, non si applicano interessi''.

    1-ter. Le penalita' previste a carico dei soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, per il ritardato invio dei flussi informativi riguardanti le operazioni di riscossione e per il ritardato riversamento delle somme riscosse, sono ridotte ad una somma pari al dieci per cento dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni.

    1-quater. Il beneficio previsto dal comma 1-ter si applica a condizione che il ritardato invio dei flussi informativi e il ritardato riversamento delle somme riscosse siano stati effettuati entro il 31 dicembre 2001 e che il versamento della penalita' ridotta avvenga:

    1. per le penalita' gia' contestate alla data del 31 dicembre 2002, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

    2. per le penalita' non ancora contestate alla predetta data del 31 dicembre 2002, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate.

      1-quinquies. Non si fa luogo, in ogni caso, alla restituzione delle penalita' gia' versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

      All'articolo 5:

      al comma 1, le parole: "16 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "16 aprile";

      dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:

      "2-bis. All'articolo 5, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: ''di cui all'articolo 49, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,'', sono inserite le seguenti: ''nonche' le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,''".

      Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

      "Art. 5-bis. - (Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289). - 1. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

    3. all'articolo 7:

      1) al comma 3:

      1.1) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole: '', relativamente ai quali non e' stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16'';

      1.2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

      ''d) nei cui riguardi e' stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica'';

      2) al comma 4, le parole da: ''la definizione'' fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ''divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione e' ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facolta' di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti'';

      3) al comma 5, sesto periodo, dopo le parole: ''oggetto di definizione'' sono inserite le seguenti: ''aumentati a 600 euro per i soggetti cui si applicano gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica''; all'ottavo periodo, le parole: ''2.000 euro'' e ''5.000 euro'' sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: ''3.000 euro'' e ''6.000 euro'' e le parole: ''20 giugno 2004 ed entro il 20 giugno 2005'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 novembre 2003 ed entro il 20 giugno 2004'';

      4) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, possono effettuare la definizione automatica con il versamento di una somma pari a 600 euro per ciascuna annualita''';

      5) al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: ''secondo le disposizioni del presente articolo'' sono inserite le seguenti: '', esclusa la somma di 300 euro prevista dal comma 5, sesto periodo''; all'ultimo periodo, le parole: ''e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica,'' sono soppresse;

      6) al comma 14, le parole: '', tenuto conto degli indici di coerenza economica,'' sono soppresse;

      7) al comma 15, dopo le parole: ''entro il 31 luglio 2003'' sono inserite le seguenti: '', ovvero entro il 31 ottobre 2003 per i soggetti di cui al comma 10, secondo periodo'';

      8) dopo il comma 15, e' inserito il seguente:

      ''15-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, sono premesse le parole: 'Ferma la disciplina riguardante le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze,' e le parole: 'entro il 30 novembre 2002' sono soppresse'';

    4. all'articolo 8:

      1) al comma 1, dopo le parole: ''dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,'' sono inserite le seguenti: ''del contributo straordinario per l'Europa, di cui all'articolo 3, commi 194 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,'';

      2) al comma 3:

      2.1.) al primo periodo, le parole: ''16 marzo 2003'' sono sostituite dalle seguenti: ''16 aprile 2003'';

      2.2.) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: ''Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, per l'omessa osservanza degli obblighi di cui agli articoli 17, terzo e quinto comma, e 34, comma 6, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, l'integrazione deve operarsi esclusivamente con...

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