LEGGE 14 novembre 1941, n. 1442 - Istituzione di elenchi autorizzati degli spedizionieri

Coming into Force24 Gennaio 1942
Published date09 Gennaio 1942
Enactment Date14 Novembre 1941
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1942/01/09/041U1442/CONSOLIDATED/20120830
Official Gazette PublicationGU n.6 del 09-01-1942
Articoli

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art 1.

Ferma l'osservanza dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, e dell'art. 223 del relativo regolamento esecutivo, approvato con R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 635, sono soggetti alle disposizioni della presente legge gli esercenti di imprese che svolgono abitualmente attivita' di spedizione per terra, per mare e per aria, obbligandosi di provvedere in proprio nome o in nome del committente ed in ogni caso per conto del committente, alla stipulazione del contratto di trasporto col vettore, al compimento della spedizione od alle operazioni accessorie, o che, in base all'inquadramento in vigore, sono considerati spedizionieri.

L'ammissione alle funzioni di spedizioniere doganale e di procuratore nelle dogane nonche' l'esercizio di tali funzioni sono disciplinati dal regolamento per l'esecuzione della legge doganale.

Art 2.

Presso i Consigli provinciali delle corporazioni, sara' istituito un elenco autorizzato degli esercenti l'attivita' di spedizione, nel quale saranno iscritte tutte le persone fisiche, ditte o societa' di cui all'articolo precedente.

Con decreto del Ministro per le corporazioni saranno determinate le provincie nelle quali l'elenco autorizzato dovra' essere istituito.

Ove il numero delle aziende risulti inferiore a venti, il Ministero delle corporazioni, di concerto con quello dell'interno, stabilira' presso quale Consiglio provinciale delle corporazioni dovra' essere istituito un elenco interprovinciale.

Art 2.

Presso i Consigli provinciali delle corporazioni, sara' istituito un elenco autorizzato degli esercenti l'attivita' di spedizione, nel quale saranno iscritte tutte le persone fisiche, ditte o societa' di cui all'articolo precedente.

Con decreto del Ministro per le corporazioni saranno determinate le provincie nelle quali l'elenco autorizzato dovra' essere istituito.

Ove il numero delle aziende risulti inferiore a venti, il Ministero delle corporazioni, di concerto con quello dell'interno, stabilira' presso quale Consiglio provinciale delle corporazioni dovra' essere istituito un elenco interprovinciale. 3

Art 3.

Dalla data di pubblicazione degli elenchi possono esercitare l'attivita' di cui al primo comma dell'articolo 1 soltanto gli iscritti negli elenchi stessi.

Art 4.

Chiunque, persona fisica, ditta o societa', esercita, alla data di entrata in vigore della presente legge, la professione di spedizioniere nelle provincie nelle quali sia istituito l'elenco autorizzato, deve presentare alla competente Commissione di cui all'art. 9 domanda di iscrizione nell'elenco stesso, corredata dai seguenti documenti:

  1. licenza di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e bolletta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di cui al n. 29 della tabella annessa alla legge tributaria delle concessioni governative 30 dicembre 1923-II, n. 3279, modificato dall'art. 3 del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749 (allegato F), convertito in legge con la legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1027, per quelle imprese cui e' fatto obbligo ai sensi delle leggi vigenti, e bolletta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di L. 100 per quelle imprese che, ai sensi delle vigenti leggi, sono esenti dall'obbligo della licenza di pubblica sicurezza per essere accreditato presso pubbliche Amministrazioni;

  2. copia autentica dell'atto costitutivo della societa', per le imprese regolarmente costituite in tale forma;

  3. certificato di iscrizione nel registro delle ditte presso l'Ufficio provinciale delle corporazioni con indicazione della data di iscrizione;

  4. certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi;

  5. certificato di buona condotta civile, morale e politica;

  6. certificato dell'organizzazione sindacale competente, da cui risulti che il richiedente ha effettuato la denuncia dell'attivita' commerciale e quella dei dipendenti, a termini del R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 484, e successive disposizioni;

  7. certificato della cancelleria del tribunale competente, dal quale risulti che la ditta non trovasi in stato di fallimento;

  8. certificato notarile, da cui risulti la denominazione eventuale ed il domicilio dell'azienda commerciale.

La ditta o societa' che, avendo ottenuto l'iscrizione nell'elenco autorizzato presso il Consiglio delle corporazioni nella cui giurisdizione ha la sede principale, intenda ottenere l'iscrizione anche per le sue filiali o succursali esistenti in altre provincie, dovra' presentare domanda alle singole commissioni competenti corredando la domanda stessa dei soli documenti di cui alle lettere a), c), d), e), del presente articolo.

Art 4.

Chiunque, persona fisica, ditta o societa', esercita, alla data di entrata in vigore della presente legge, la professione di spedizioniere nelle provincie nelle quali sia istituito l'elenco autorizzato, deve presentare alla competente Commissione di cui all'art. 9 domanda di iscrizione nell'elenco stesso, corredata dai seguenti documenti:

  1. LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147;

  2. copia autentica dell'atto costitutivo della societa', per le imprese regolarmente costituite in tale forma;

  3. certificato di iscrizione nel registro delle ditte presso l'Ufficio provinciale delle corporazioni con indicazione della data di iscrizione;

  4. certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi;

  5. LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147;

  6. certificato dell'organizzazione sindacale competente, da cui risulti che il richiedente ha effettuato la denuncia dell'attivita' commerciale e quella dei dipendenti, a termini del R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 484, e successive disposizioni;

  7. certificato della cancelleria del tribunale competente, dal quale risulti che la ditta non trovasi in stato di fallimento;

  8. certificato notarile, da cui risulti la denominazione eventuale ed il domicilio dell'azienda commerciale.

La ditta o societa' che, avendo ottenuto l'iscrizione nell'elenco autorizzato presso il Consiglio delle corporazioni nella cui giurisdizione ha la sede principale, intenda ottenere l'iscrizione anche per le sue filiali o succursali esistenti in altre provincie, dovra' presentare domanda alle singole commissioni competenti corredando la domanda stessa dei soli documenti di cui alle lettere a), c), d), e), del presente articolo.

Art 5.

Chiunque, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti esercitare da un quinquennio l'attivita' di spedizioniere, e' iscritto di diritto nell'elenco autorizzato previa presentazione dei documenti di cui all'art. 4.

Art 6.

Chiunque, dopo la emanazione della presente legge, intenda iniziare la professione di spedizioniere nelle provincie nelle quali sia istituito l'elenco autorizzato, deve presentare alla competente Commissione di cui all'art. 9 domanda di iscrizione nell'elenco stesso, corredata dai seguenti documenti:

  1. certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi;

  2. certificato di buona condotta civile, morale e politica.

Il richiedente dovra' comprovare, con la domanda, i requisiti di adeguata capacita' finanziaria e attitudine tecnica.

Ottenuta la decisione favorevole della Commissione alla iscrizione nell'elenco autorizzato, il richiedente potra' iniziare l'attivita' di spedizione soltanto a seguito della presentazione dei documenti enunciati ai comma a), b), c), f) ed h) dell'art. 4.

Per le ditte o societa' estere, o comunque, per le imprese rappresentate da stranieri, il richiedente, oltre il certificato generale del casellario giudiziario e i documenti di cui innanzi da presentarsi insieme alla domanda di iscrizione, dovra' esibire il nulla osta del Ministero dell'interno.

Art 6.

Chiunque, dopo la emanazione della presente legge, intenda iniziare la professione di spedizioniere nelle provincie nelle quali sia istituito l'elenco autorizzato, deve presentare alla competente Commissione di cui all'art. 9 domanda di iscrizione nell'elenco stesso, corredata dai seguenti documenti:

  1. certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi;

  2. certificato di buona condotta civile, morale e politica.

Il richiedente dovra' comprovare, con la domanda, i requisiti di adeguata capacita' finanziaria e attitudine tecnica.

Ottenuta la decisione favorevole della Commissione alla iscrizione nell'elenco autorizzato, il richiedente potra' iniziare l'attivita' di spedizione soltanto a seguito della presentazione dei documenti enunciati ai comma a), b), c), f) ed h) dell'art. 4.

COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 558.

Art 6.

((1. Non possono esercitare l'attivita' di spedizioniere coloro che hanno subito condanne per delitti contro l'Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, il...

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