DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (10G0080)

Coming into Force08 Maggio 2010
Published date23 Aprile 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2010/04/23/010G0080/CONSOLIDATED/20181231
Enactment Date26 Marzo 2010
Official Gazette PublicationGU n.94 del 23-04-2010 - Suppl. Ordinario n. 75
PARTE PRIMA
Titolo I - Disposizioni generali
Capo I (Ambito di applicazione)
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008 ed, in particolare, l'articolo 41 recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno; VISTA la direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno; VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009; CONSIDERATO che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha reso il parere di competenza nel previsto termine; ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e di quella consultiva del Senato della Repubblica; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2010; SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche europee, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e per il turismo; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 (Oggetto e finalita') 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a qualunque attivita' economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale. 2. Le disposizioni della Parte prima del presente decreto sono adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la liberta' di concorrenza secondo condizioni di pari opportunita' e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche' per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilita' ai servizi sul territorio nazionale. 3. Relativamente alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, i principi desumibili dalle disposizioni di cui alla Parte prima del presente decreto costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi dell'ordinamento giuridico dello Stato. 4. Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potesta' normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle norme del presente decreto.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008 ed, in particolare, l'articolo 41 recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno; VISTA la direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno; VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009; CONSIDERATO che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha reso il parere di competenza nel previsto termine; ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e di quella consultiva del Senato della Repubblica; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2010; SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche europee, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e per il turismo; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 (Oggetto e finalita') 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a qualunque attivita' economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale.5 2. Le disposizioni della Parte prima del presente decreto sono adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la liberta' di concorrenza secondo condizioni di pari opportunita' e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche' per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilita' ai servizi sul territorio nazionale. 3. Relativamente alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, i principi desumibili dalle disposizioni di cui alla Parte prima del presente decreto costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi dell'ordinamento giuridico dello Stato. 4. Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potesta' normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle norme del presente decreto.

Art 2.

(Esclusioni) 1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) alle attivita' connesse con l'esercizio di pubblici poteri, quando le stesse implichino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio del potere pubblico e alle funzioni che hanno...

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