LEGGE 8 agosto 2002, n. 178 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nella aree svantaggiate

Coming into Force11 Agosto 2002
Enactment Date08 Agosto 2002
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2002/08/10/002G0217/ORIGINAL
Published date10 Agosto 2002
Official Gazette PublicationGU n.187 del 10-08-2002 - Suppl. Ordinario n. 168
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a La Maddalena, addi' 8 agosto 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e

delle finanze

Sirchia, Ministro della salute Urbani, Ministro per i beni e le

attivita' culturali Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 2002, N. 138

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1º luglio 2002";

al comma 2, le parole: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1º luglio 2002";

al comma 3, le parole: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1º luglio 2002";

al comma 4, le parole: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1º luglio 2002";

dopo il comma 4, e' inserito il seguente:

"4-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalita', anche per il periodo dal 1º luglio 2002 al 31 dicembre 2002. Per tale periodo, i termini e i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono cosi' rideterminati:

  1. la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 e' fissata con riferimento al 30 giugno 2002;

  2. il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 2003, per il periodo dal 1º luglio 2002 al 31 dicembre 2002, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2002;

  3. la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1º gennaio 2003 ed entro il 31 marzo 2003";

    dopo il comma 5, e' inserito il seguente:

    "5-bis. Il termine di proroga previsto ai sensi dell'articolo 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, deve intendersi ulteriormente prorogato di dieci giorni successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per gli interessati che alla data di entrata in vigore della citata legge n. 448 del 2001 avevano cominciato le operazioni richieste ai fini del rilascio del collaudo e non completate alla scadenza del termine originariamente previsto ai sensi del medesimo articolo 52, comma 48;

    in mancanza, si intendono automaticamente decaduti con subentro del soggetto in posizione immediatamente successiva nella graduatoria di assegnazione. Entro i successivi dieci giorni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede ai relativi adempimenti. In caso di esito positivo, il pagamento della somma di cui al citato articolo 52, comma 48, calcolata fino alla data della domanda di collaudo, e' pagata entro i successivi trenta giorni senza interessi, ovvero in dodici rate mensili di pari importo oltre gli interessi al tasso legale";

    al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "sessanta giorni", sono inserite le seguenti: "dalla data di entrata in vigore della presente legge" e le parole: "30 settembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 settembre 2002";

    dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

    "7-bis. All'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "entro il 30 giugno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 dicembre 2002".

    7-ter. All'articolo 35, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003"".

    All'articolo 2:

    al comma 1, le parole: "adottato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al" e le parole: "direttiva CE n. 91/441" sono sostituite dalle seguenti: "direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991";

    al comma 2, le parole: "direttiva CE n. 94/12" sono sostituite dalle seguenti: "direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994," e le parole: "direttiva CE n. 91/441" sono sostituite dalle seguenti: "citata direttiva 91/441/CEE";

    al comma 4, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Detti rimborsi, versati direttamente presso le tesorerie dei singoli enti in deroga alle disposizioni sulla tesoreria unica, sono contabilizzati nel titolo I "Entrate tributarie" dei rispettivi bilanci".

    All'articolo 3:

    al comma 3, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "L'Agenzia delle entrate, dopo l'inizio dell'esecuzione coattiva, puo' procedere alla transazione dei tributi iscritti a ruolo dai propri uffici il cui gettito e' di esclusiva spettanza dello Stato in caso di accertata maggiore economicita' e proficuita' rispetto alle attivita' di riscossione coattiva, quando nel corso della procedura esecutiva emerga l'insolvenza del debitore o questi e' assoggettato a procedure concorsuali. Alla transazione si procede con atto approvato dal direttore dell'Agenzia, su conforme parere obbligatorio della Commissione consultiva per la riscossione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, acquisiti altresi' gli altri pareri obbligatoriamente prescritti dalle vigenti disposizioni di legge";

    dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

    "3-bis. Il pagamento rateale dei...

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