la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1º gennaio 2003 ed entro il 31 marzo 2003";
dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. Il termine di proroga previsto ai sensi dell'articolo 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, deve intendersi ulteriormente prorogato di dieci giorni successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per gli interessati che alla data di entrata in vigore della citata legge n. 448 del 2001 avevano cominciato le operazioni richieste ai fini del rilascio del collaudo e non completate alla scadenza del termine originariamente previsto ai sensi del medesimo articolo 52, comma 48;
in mancanza, si intendono automaticamente decaduti con subentro del soggetto in posizione immediatamente successiva nella graduatoria di assegnazione. Entro i successivi dieci giorni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede ai relativi adempimenti. In caso di esito positivo, il pagamento della somma di cui al citato articolo 52, comma 48, calcolata fino alla data della domanda di collaudo, e' pagata entro i successivi trenta giorni senza interessi, ovvero in dodici rate mensili di pari importo oltre gli interessi al tasso legale";
al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "sessanta giorni", sono inserite le seguenti: "dalla data di entrata in vigore della presente legge" e le parole: "30 settembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 settembre 2002";
dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
"7-bis. All'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "entro il 30 giugno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 dicembre 2002".
7-ter. All'articolo 35, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003"".
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: "adottato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al" e le parole: "direttiva CE n. 91/441" sono sostituite dalle seguenti: "direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991";
al comma 2, le parole: "direttiva CE n. 94/12" sono sostituite dalle seguenti: "direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994," e le parole: "direttiva CE n. 91/441" sono sostituite dalle seguenti: "citata direttiva 91/441/CEE";
al comma 4, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Detti rimborsi, versati direttamente presso le tesorerie dei singoli enti in deroga alle disposizioni sulla tesoreria unica, sono contabilizzati nel titolo I "Entrate tributarie" dei rispettivi bilanci".
All'articolo 3:
al comma 3, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "L'Agenzia delle entrate, dopo l'inizio dell'esecuzione coattiva, puo' procedere alla transazione dei tributi iscritti a ruolo dai propri uffici il cui gettito e' di esclusiva spettanza dello Stato in caso di accertata maggiore economicita' e proficuita' rispetto alle attivita' di riscossione coattiva, quando nel corso della procedura esecutiva emerga l'insolvenza del debitore o questi e' assoggettato a procedure concorsuali. Alla transazione si procede con atto approvato dal direttore dell'Agenzia, su conforme parere obbligatorio della Commissione consultiva per la riscossione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, acquisiti altresi' gli altri pareri obbligatoriamente prescritti dalle vigenti disposizioni di legge";
dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Il pagamento rateale dei...