LEGGE 27 febbraio 2002, n. 16 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi IVA

Coming into Force28 Febbraio 2002
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2002/02/27/002G0042/ORIGINAL
Enactment Date27 Febbraio 2002
Published date27 Febbraio 2002
Official Gazette PublicationGU n.49 del 27-02-2002
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi IVA, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 febbraio 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e

delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato
Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452

All'articolo 1, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano, fino alla medesima data del 30 giugno 2002, anche alle emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per gli usi di trazione e di combustione, limitatamente ai quantitativi necessari al fabbisogno di tale soggetto, purche' tali emulsioni presentino le caratteristiche di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a condizione che il fabbisogno annuo del soggetto ecceda il quantitativo di litri 100.000 per le emulsioni di oli da gas con acqua e di chilogrammi 100.000 per le emulsioni di olio combustibile denso con acqua.

1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' per l'autoproduzione, l'impiego ed il controllo delle emulsioni di cui al comma 1-bis".

All'articolo 2:

dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

"1-bis. All'articolo 14, comma 1, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "revisione organica del regime tributario del settore"";

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e imposta di consumo sul gas metano per usi civili".

All'articolo 3:

dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

"1-bis. Nella legge 1 novembre 1973, n. 762, concernente l'istituzione a favore dei comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo e Livigno di un diritto speciale su generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali, all'articolo 3, primo comma, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) di euro 233 per mille litri di benzina e di euro 155 per mille litri di petrolio e di gasolio;"".

All'articolo 4:

dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

"1-bis. Gli assegnatari delle quote di biodiesel esenti da accisa ripartite quale anticipazione del contingente annuo di cui all'articolo 21 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono prestare le garanzie richieste a salvaguardia degli interessi erariali mediante apposita cauzione commisurata al 30 per cento dell'intero importo dell'accisa gravante sul gasolio rapportata al quantitativo di biodiesel da immettere in consumo o attraverso polizza fideiussoria bancaria o assicurativa dello stesso importo";

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e disposizioni concernenti l'esenzione dall'accisa sul biodiesel".

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: "testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504" sono sostituite dalle seguenti: "testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504";

al comma 4, le parole: "31 agosto 2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2002".

Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:

"ART. 5-bis. - (Disposizioni in materia di pubblicita' effettuata con veicoli). - 1. All'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b), e' inserita la seguente:

"b-bis) all'articolo 13, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:

'4-bis. L'imposta non e' dovuta altresi' per l'indicazione, sui

veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo

dell'impresa che effettua l'attivita' di trasporto, anche per

conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni'";

b) al comma 3:

1) dopo le parole: "derivanti dall'attuazione", sono inserite le seguenti: "dell'articolo 13, comma 4-bis, e";

2) la parola: "introdotto" e' sostituita dalla seguente: "introdotti".

ART. 5-ter. - (Contabilita' speciali). - 1. Le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca da destinare alle istituzioni scolastiche possono affluire in apposite contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Alle predette contabilita' possono affluire anche le risorse finanziarie assegnate agli uffici costituenti l'articolazione territoriale degli uffici scolastici regionali per il funzionamento dei medesimi e per la realizzazione di eventuali attivita' e programmi agli stessi affidati.

  1. Il titolare di ciascuna contabilita' speciale e' individuato con provvedimento del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente.

    ART. 5-quater. - (Modifiche ai commi 15 e 16 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di accise). - 1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 15, le parole: "delle benzine" sono sostituite dalle seguenti: "della benzina e del gasolio per autotrazione";

    b) al comma 16:

    1) nel primo periodo, le parole: "rivendite di benzine" sono sostituite dalle seguenti: "rivendite di carburanti" e le parole: "pari a lire 800" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 0,413 euro e dell'accisa sul gasolio per autotrazione pari a 0,26 euro";

    2) nel secondo periodo, le parole: "tale importo" sono sostituite dalle seguenti: "tali importi"; le parole: "e' assegnata alla regione la quota" sono sostituite dalle seguenti: "sono assegnate alle regioni le quote"; le parole: "lire 800" sono sostituite dalle seguenti: "euro 0,413 per la benzina e di euro 0,26 per il gasolio per autotrazione"; la parola: "diminuita" e' sostituita dalla seguente: "diminuite";

    3) nel terzo periodo, dopo le parole: "sulle benzine vendute nell'anno 1995" sono inserite le seguenti: "e sul gasolio per autotrazione venduto nell'anno 2001"".

    All'articolo 6:

    al comma 1, le parole: "testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504" sono sostituite dalle seguenti: "testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504";

    al comma 2, le parole: "testo unico delle disposizioni...

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