LEGGE 1 novembre 1973, n. 762 - Istituzione a favore dei comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo e Livigno di un diritto speciale su generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali

Coming into Force16 Dicembre 1973
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1973/12/01/073U0762/CONSOLIDATED/20011229
Enactment Date01 Novembre 1973
Published date01 Dicembre 1973
Official Gazette PublicationGU n.310 del 01-12-1973
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Nei territori dei comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo, compresi nella delimitazione di cui all'articolo 1 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438, e' istituito, per tutta la durata del regime di zona franca, limitatamente ai contingenti previsti dalle norme vigenti, un diritto speciale sui seguenti generi ivi introdotti in esenzione dal dazio, dalle imposte erariali di consumo, dalle imposte di fabbricazione e dalle corrispondenti sovrimposte di confine: benzina, petrolio, gasolio e residui, lubrificanti; caffe' e surrogati del caffe'; zucchero; birra.

Art 2.

Nel territorio extra doganale del comune di Livigno e' istituito un diritto speciale sui seguenti generi ivi introdotti in esenzione dal dazio, dalle imposte erariali di consumo, dalle imposte di fabbricazione e dalle corrispondenti sovrimposte di confine: benzina, petrolio, gasolio e residui, lubrificanti.

Nello stesso territorio e' altresi' istituito un diritto speciale sui tabacchi lavorati e sui seguenti generi introdotti dall'estero: liquori ed acquaviti; articoli sportivi; profumi e prodotti di bellezza; apparecchi fotografici; apparecchi radio e televisivi; pelliccerie; pelletterie ed articoli di abbigliamento.

Art 3.

L'ammontare del diritto di cui ai precedenti articoli, da determinarsi, sentito il comune interessato, con decreto, avente validita' biennale, del Ministro per le finanze, non puo' eccedere la misura:

  1. di lire trenta al litro per la benzina e di lire quindici al litro per il petrolio e per il gasolio;

  2. del venti per cento del valore degli altri generi indicati nei precedenti articoli, da stabilirsi con lo stesso decreto del Ministro per le finanze sentito il comitato dei prezzi della rispettiva provincia.

Art 3.

L'ammontare del diritto di cui ai precedenti articoli, da determinarsi, sentito il comune interessato, con decreto, avente validita' biennale, del Ministro per le finanze, non puo' eccedere la misura:

  1. di lire trenta al litro per la benzina e di lire quindici al litro per il petrolio e per il gasolio; 2

  2. del venti per cento del valore degli altri generi indicati nei precedenti articoli, da stabilirsi con lo stesso decreto del Ministro per le finanze sentito il comitato dei prezzi della rispettiva provincia. 2

Art 3.

L'ammontare del diritto di cui ai precedenti articoli, da determinarsi, sentito il comune interessato, con decreto, avente validita' biennale, del Ministro per le finanze, non puo' eccedere la misura:

  1. di lire trenta al litro per la benzina e di lire quindici al litro per il petrolio e per il gasolio; (2) 4

  2. del venti per cento del valore degli altri generi indicati nei precedenti articoli, da stabilirsi con lo stesso decreto del Ministro per le finanze sentito il comitato dei prezzi della rispettiva provincia. (2)

Art 3.

L'ammontare del diritto di cui ai precedenti articoli, da determinarsi, sentito il comune interessato, con decreto, avente validita' biennale, del Ministro per le finanze, non puo' eccedere la misura:

  1. di lire trenta al litro per la benzina e di lire quindici al litro per il petrolio e per il gasolio; (2) (4) 5

  2. del venti per cento del valore degli altri generi indicati nei precedenti articoli, da stabilirsi con lo stesso decreto del Ministro per le finanze sentito il comitato dei prezzi della rispettiva provincia. (2)

Art 3.

L'ammontare del diritto di cui ai precedenti articoli, da determinarsi, sentito il comune interessato, con decreto, avente validita' biennale, del Ministro per le finanze, non puo' eccedere la misura:

  1. di lire trenta al litro per la benzina e di lire quindici al litro per il petrolio e per il gasolio; (2) (4) (5) 6

  2. del venti per cento del valore degli altri generi indicati nei precedenti articoli, da stabilirsi con lo stesso decreto del Ministro per le finanze sentito il comitato dei prezzi della rispettiva provincia. (2)

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