MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2009, N. 193
All'articolo 1:
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato e' scaduto il 31 dicembre 2009 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonche' i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2010 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1° gennaio 2010, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Il secondo comma dell'articolo 50 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che per i giudici onorari del tribunale per i minorenni non sussistono limitazioni alla possibilita' di conferma".
All'articolo 3:
al comma 1, il terzo periodo e' soppresso e, al quarto periodo, le parole: "all'interno di altri distretti della stessa regione" sono soppresse;
al comma 5, dopo le parole: "Napoli e Palermo;" sono inserite le seguenti: "per il distretto di Palermo si considera limitrofo il distretto di Cagliari;", dopo le parole: "Messina e Catania" sono inserite le seguenti: "; per il distretto di Catania si considera limitrofo il distretto di Reggio Calabria" e le parole: "per la Sicilia si considera limitrofa la regione Calabria" sono sostituite dalle seguenti: "per la Sicilia si considerano limitrofe le regioni Calabria e Sardegna";
al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso di trasferimento d'ufficio in una sede disagiata che dista meno di 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio, l'indennita' di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, e' ridotta della meta' di quanto previsto dal medesimo articolo. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato".
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
"Art. 3-bis. - (Disposizioni in materia di attribuzione di funzioni e di assegnazione di sedi ai magistrati al termine del tirocinio). - 1. Con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, ove alla data di assegnazione delle sedi ai magistrati nominati con il decreto ministeriale 2 ottobre 2009 sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, come da ultimo modificato dal presente decreto, puo' attribuire esclusivamente ai predetti magistrati, in deroga all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, le funzioni requirenti al termine del tirocinio, anche antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalita'.
Fino al conseguimento della prima valutazione di professionalita', l'esercizio dell'azione penale in relazione a reati per i quali e' prevista l'udienza preliminare da parte dei magistrati requirenti di chi al comma 1 deve essere assentito per iscritto dal procuratore della Repubblica ovvero dal procuratore aggiunto o da altro magistrato appositamente delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106.
Il procuratore della Repubblica puo' disporre, con apposita direttiva di carattere generale, che l'assenso scritto di cui al comma 2 non sia necessario se si procede nelle forme del giudizio direttissimo mediante presentazione diretta dell'imputato davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio.
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Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e...