DECRETO LEGISLATIVO 5 aprile 2006, n. 160 - Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150

Coming into Force14 Maggio 2006
Published date29 Aprile 2006
Enactment Date05 Aprile 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/04/29/006G0178/CONSOLIDATED/20160831
Official Gazette PublicationGU n.99 del 29-04-2006 - Suppl. Ordinario n. 106
Capo I Disposizioni in tema di ammissione in magistratura e uditorato
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo unico;

Visti, in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) e r), della legge 25 luglio 2005, n. 150, concernenti la modifica della disciplina per l'accesso in magistratura, nonche' la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati e gli articoli 1, comma 3, e 2, comma 9, della medesima legge numero 150 del 2005;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 20 dicembre 2005 ed in data 10 gennaio 2006, e del Senato della Repubblica, espressi in data 22 dicembre 2005 ed in data 12 gennaio 2006, a norma dell'articolo 1, comma 4 della citata legge numero 150 del 2005;

Ritenuto, cogliendo il significato della condizione posta dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine all'articolo 19, comma 2, di inserire, all'articolo 55, una disposizione transitoria, allo scopo di evitare che il Consiglio superiore della magistratura sia costretto a disporre repentini mutamenti delle funzioni o, comunque, dell'incarico, rispetto a tutti i magistrati che hanno gia' maturato il periodo massimo di permanenza, con conseguenti possibili difficolta' di funzionamento degli uffici, consentendo, viceversa, al medesimo organo, uno spazio temporale, la cui durata e' mutuata da quella prevista, in materia di proroga della permanenza, dall'articolo 19, comma 1, entro il quale provvedere comunque ai mutamenti suddetti;

Ritenuto di non conformarsi alla condizione posta dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine all'articolo 1, comma 1, atteso che, qualora la stessa si riferisca anche alle prove scritte del concorso, il suo accoglimento determinerebbe un aumento del numero delle medesime da tre a quattro che appare estraneo ai principi e criteri di delega, nonche' inopportuno, tenuto conto del piu' ridotto rilievo, rispetto alla vita professionale del magistrato, delle materie attinenti al diritto dell'economia, rispetto alle altre tre oggetto della prova scritta; qualora la condizione debba, viceversa, intendersi come riferita esclusivamente alle prove orali del concorso, deve invece osservarsi che, nell'ambito di tali prove, lo schema prevede gia' l'inserimento delle materie, tra quelle riconducibili al "diritto dell'economia", con le quali piu' frequentemente il magistrato dovra' confrontarsi nella propria vita professionale;

Ritenuto, parimenti, di non conformarsi alla condizione posta dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine all'articolo 26, comma 2, atteso che la legge di delegazione, col prevedere, all'articolo 2, comma 1, lettera l), n. 11), quale principio e criterio direttivo, che nella individuazione e valutazione dei titoli, si tenga conto "prevalentemente (...) dell'attivita' prestata dal magistrato nell'ambito delle sue funzioni giudiziarie", non esclude che, ai fini di tale individuazione e valutazione, venga attribuito rilievo, pur se non in misura prevalente, a titoli che, anche se non direttamente attinenti alla attivita' svolta come magistrato, possano tuttavia, come nel caso delle pubblicazioni di studi e ricerche apprezzabili su argomenti di carattere giuridico o di titoli di studio od ulteriori titoli attestanti qualificate esperienze tecnico-professionali, essere indicativi del livello di professionalita' raggiunto;

Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2006;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Concorso per uditore giudiziario

  1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame, bandito con cadenza annuale.

  2. L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.

  3. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:

    a) diritto civile;

    b) diritto penale;

    c) diritto amministrativo.

  4. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

    a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;

    b) procedura civile;

    c) diritto penale;

    d) procedura penale;

    e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;

    f) diritto commerciale e industriale;

    g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

    h) diritto comunitario;

    i) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica;

    l) di lingua straniera, scelta dal candidato fra quelle ufficiali dell'Unione europea.

  5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono la idoneita' i candidati che ottengono non meno di sei decimi nelle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), e), f) g) h) e i), e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale sulla materia di cui alla lettera l), non inferiore a centocinque punti. Non sono ammesse frazioni di punto.

  6. Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso, a pena di inammissibilita', se intende accedere a posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente. Deve indicare, inoltre, la lingua straniera sulla quale intende essere esaminato. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari cosi' nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o entrambe le sotto commissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti. Il voto sulla conoscenza della lingua straniera, espresso in decimi, si aggiunge a quello complessivo ottenuto dal candidato ai sensi del comma 5.

  7. Nell'ambito delle prove orali di cui al comma 4, i candidati sostengono un colloquio di idoneita' psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione. La valutazione dell'esito del colloquio, condotto dal professore universitario incaricato di cui all'articolo 5, comma 1, e' operata collegialmente dalla commissione.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo unico;

Visti, in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) e r), della legge 25 luglio 2005, n. 150, concernenti la modifica della disciplina per l'accesso in magistratura, nonche' la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati e gli articoli 1, comma 3, e 2, comma 9, della medesima legge numero 150 del 2005;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 20 dicembre 2005 ed in data 10 gennaio 2006, e del Senato della Repubblica, espressi in data 22 dicembre 2005 ed in data 12 gennaio 2006, a norma dell'articolo 1, comma 4 della citata legge numero 150 del 2005;

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