LEGGE 15 dicembre 2011, n. 217 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010. (12G0001)

Coming into Force17 Gennaio 2012
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2012/01/02/012G0001/CONSOLIDATED/20121019
Enactment Date15 Dicembre 2011
Published date02 Gennaio 2012
Official Gazette PublicationGU n.1 del 02-01-2012
Capo I Disposizioni generali

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie

  1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono gia' previste sanzioni penali o amministrative.

  2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 4 giugno 2010, n. 96.

  3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96.

Art 2.

Oneri relativi a prestazioni e controlli

  1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 2-bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni.

Art 3.

Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalita' e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie. Qualora i testi unici o i codici di settore riguardino i principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione o in altre materie di interesse delle regioni, i relativi schemi di decreto legislativo sono sottoposti al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

  2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

Art 4.

Missioni connesse con gli impegni europei

  1. La disposizione del quinto periodo del comma 12 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applica alle missioni indispensabili ad assicurare la partecipazione a riunioni nell'ambito dei processi decisionali dell'Unione europea e degli organismi internazionali di cui l'Italia e' parte, nonche' alle missioni nei Paesi beneficiari degli aiuti erogati da parte dei medesimi organismi e dell'Unione europea.

  2. All'attuazione del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo II Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di delega legislativa
Art 5.

Modifiche al codice del consumo in materia di servizi finanziari a distanza

  1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. all'articolo 67-quinquies, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

    b) l'identita' del rappresentante del fornitore stabilito nello Stato membro di residenza del consumatore e l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista

    ;

  2. all'articolo 67-duodecies, comma 5, lettera c), le parole: «, nonche' ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i quali si sia verificato l'evento assicurato» sono soppresse;

  3. all'articolo 67-terdecies, comma 4, le parole: «entro quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre trenta giorni»;

  4. all'articolo 67-terdecies, comma 5, le parole: «entro quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre trenta giorni».

Art 6.

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/65/CE, in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, 2009/109/CE, concernente obblighi informativi in caso di fusioni e scissioni, e 2009/110/CE, relativa agli istituti di moneta elettronica

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia, uno o piu' decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione), alla direttiva 2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni, e alla direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attivita' degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE.

  2. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, il Governo e' tenuto al rispetto, oltre che dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96, in quanto compatibili, anche dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

    1. apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto ed integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale, confermando, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza alla Banca d'Italia e alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del citato testo unico;

    2. prevedere, in conformita' alla disciplina della direttiva in esame, le necessarie modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, per consentire che una societa' di gestione del risparmio possa istituire e gestire fondi comuni di investimento armonizzati in altri Stati membri e che una societa' di gestione armonizzata possa istituire e gestire fondi comuni di investimento armonizzati in Italia;

    3. prevedere, in conformita' alle definizioni e alla disciplina della direttiva in esame, le opportune modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 concernenti la libera prestazione dei servizi e la liberta' di stabilimento delle societa' di gestione armonizzate, anche al fine di garantire che una societa' di gestione armonizzata operante in Italia sia tenuta a rispettare le norme italiane in materia di costituzione e di funzionamento dei fondi comuni di investimento armonizzati, e che la prestazione in Italia del servizio di gestione collettiva del risparmio da parte di succursali delle societa' di gestione armonizzate avvenga nel rispetto delle regole di comportamento stabilite nel citato testo unico;

    4. attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, in relazione alle rispettive competenze, i poteri di vigilanza e di indagine previsti dall'articolo 98 della citata direttiva 2009/65/CE, secondo i criteri e le modalita' previsti dall'articolo 187-octies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni;

    5. modificare, ove necessario, il citato testo...

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