DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. (10G0101)

Coming into Force31 Maggio 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2010/05/31/010G0101/CONSOLIDATED/20201224
Enactment Date31 Maggio 2010
Published date31 Maggio 2010
Official Gazette PublicationGU n.125 del 31-05-2010 - Suppl. Ordinario n. 114
TITOLO I Stabilizzazione finanziaria
Capo I Riduzione del perimetro e dei costi della pubblica amministrazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per il contenimento della spesa pubblica e per il contrasto all'evasione fiscale ai fini della stabilizzazione finanziaria, nonche' per il rilancio della competitivita' economica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 2010; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; EMANA il seguente decreto-legge:

Art 1.

Definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni 1. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2007, 2008 e 2009 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2010 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilita' esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilita' individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli Stato.

Art 2.

Art.2 Riduzione e flessibilita' negli stanziamenti di bilancio

  1. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziate sulle missioni di ciascun stato di previsione, in deroga alle norme in materia di flessibilita' di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al triennio 2011- 2013, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21, comma 7, della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati agli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si propongono le modifiche ed i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. A decorrere dall'anno 2011 e' disposta la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell'Allegato 1 al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono esclusi il fondo ordinario delle universita', nonche' le risorse destinate all'informatica, alla ricerca e al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Le medesime riduzioni sono comprensive degli effetti di contenimento spesa dei Ministeri, derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, e degli Organi costituzionali fatto salvo quanto previsto dell'articolo 5, comma 1, primo periodo.

Art 2.

Art.2 Riduzione e flessibilita' negli stanziamenti di bilancio 1. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziate sulle missioni di ciascun stato di previsione, in deroga alle norme in materia di flessibilita' di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al triennio 2011- 2013, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21, comma 7, della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati agli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si propongono le modifiche ed i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. A decorrere dall'anno 2011 e' disposta la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell'Allegato 1 al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono esclusi il fondo ordinario delle universita', nonche' le risorse destinate all'informatica, alla ricerca e al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Le medesime riduzioni sono comprensive degli effetti di contenimento spesa dei Ministeri, derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, e degli Organi costituzionali fatto salvo quanto previsto dell'articolo 5, comma 1, primo periodo. Dato il vincolo europeo alla stabilizzazione della spesa pubblica, nel caso in cui gli effetti finanziari previsti in relazione all'articolo 9 risultassero, per qualsiasi motivo, conseguiti in misura inferiore a quella prevista, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e' disposta, con riferimento alle missioni di spesa dei Ministeri interessati, una ulteriore riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di cui al quarto periodo del presente comma sino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato.

Art 2.

Art.2 Riduzione e flessibilita' negli stanziamenti di bilancio 1. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziate sulle missioni di ciascun stato di previsione, in deroga alle norme in materia di flessibilita' di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al periodo 2011-2015, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21, comma 7, della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati agli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si propongono le modifiche ed i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. A decorrere dall'anno 2011 e' disposta la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell'Allegato 1 al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono esclusi il fondo ordinario delle universita', nonche' le risorse destinate all'informatica, alla ricerca e al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Le medesime riduzioni sono comprensive degli effetti di contenimento spesa dei Ministeri, derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, e degli Organi costituzionali fatto salvo quanto previsto dell'articolo 5, comma 1, primo periodo. Dato il vincolo europeo alla stabilizzazione della spesa pubblica, nel caso in cui gli effetti finanziari previsti in relazione all'articolo 9 risultassero, per qualsiasi motivo, conseguiti in misura inferiore a quella prevista, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e' disposta, con riferimento alle missioni di spesa dei Ministeri interessati, una ulteriore riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di cui al quarto periodo del presente comma sino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato.

Art 2.

Art.2 Riduzione e flessibilita' negli stanziamenti di bilancio 1. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziate sulle missioni di ciascun stato di previsione...

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