Atto costitutivo e statuto di associazione tra due dottori commercialisti

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alSettembre 2008

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Atto costitutivo

Tra i signori:

- . . . nato a . . . il . . . residente a . . . Via . . . di professione dottore commercialista, iscritto all'albo dottori commercialisti della provincia di . . . .codice fiscale . . .

- . . . nato a . . . il . . . residente a . . . Via . . . di professione dottore commercialista, iscritto all'albo dottori commercialisti della provincia di . . . codice fiscale . . . in appresso indicati per brevità come "associati" convengono di collaborare per svolgere insieme la loro attività professionale costituendo tra di essi uno studio associato anche ai sensi ed effetti dell'art. 5 del D.p.r. 26/10/1972 n.633 e dell'art. 5 del D.p.r. 22/12/1986 n. 917. Salvo diversi accordi, da assumere nei modi previsti dall'art. 16 dello statuto, l'attività professionale svolta in forma associata viene disciplinata dai patti sociali contenuti nello statuto allegato che forma parte integrante del presente atto, nonché dalle norme del codice civile richiamate dal successivo art. 25 dello statuto. Le spese di questo atto sono a carico dello studio associato. Tutte le prestazioni derivanti dall'attività svolta dallo studio associato sono soggette ad Iva. Si chiede la registrazione dell'atto a tassa fissa (in quanto contratto relativo a prestazioni di lavoro autonomo e a prestazioni di servizi soggetti ad IVA ex art. 40 C.U. 131/86 e 10 tariffa parte seconda). . . . lì . . . autentica di firme

Statuto

@Art. 1 - Denominazione sociale

Lo studio associato, come sopra costituito, in appresso indicato per brevità come " lo studio", viene denominato "studio di consulenza e assistenza fiscale, amministrativa e societaria . . . di dottore commercialista e . . . che potrà abbreviarsi in . . . commercialisti associati". L'indicazione della denominazione deve essere riportata negli atti e nella corrispondenza dello studio e dei singoli associati quando operino nell'ambito dello studio. Qualora un associato venga sospeso dall'esercizio della professione o comunque si trovi in stato di incompatibilità allo svolgimento della professione, il relativo nominativo non potrà essere menzionato nella corrispondenza e negli atti.

@Art. 2 - Sede

Lo studio ha sede in . . . Via . . . n . . .

@Art. 3 - Oggetto sociale

Lo studio ha per oggetto:

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- lo svolgimento in forma associata della professione degli associati e quindi la fornitura a terzi di prestazioni di lavoro autonomo in genere e di opera intellettuale, in particolare rientranti nell'ambito della professione degli associati o ad esse funzionalmente connesse;

- il coordinamento di prestazioni intellettuali, anche proprie di abilitazioni diverse. Lo studio potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno necessarie e utili al raggiungimento dello scopo sociale. Restano comunque escluse dall'oggetto sociale e precluse allo studio l'attività d'impresa nonché ogni altra attività vietata dalla legge agli associati (credito, assicurazione, ecc.). Lo studio può procurarsi i mezzi finanziari necessari allo svolgimento della propria attività in ogni forma prevista dalla legge, e quindi anche contrarre mutui, aprire conti correnti e compiere ogni altra operazione di finanziamento, con privati o istituti di credito. Lo studio ha altresì per oggetto, in via sussidiaria, l'acquisizione e la gestione dei mezzi necessari o utili per lo svolgimento dell'attività professionale degli associati, al fine di contenere i costi dei beni e servizi comuni e di ripartire tra gli associati le spese relative alla loro professione.

@Art. 4 - Associati - requisiti

Gli associati dello studio devono possedere i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio della loro professione. Nei limiti e nei modi...

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