Statuto di associazione tra professionisti (avvocati e dottori commercialisti)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alSettembre 2008

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@Art. 1 - Costituzione - denominazione

È costituita fra i sottoscritti : . . . ; . . . ; . . . un'associazione tra professionisti ai sensi della Legge 23 novembre 1939 n. 1815 e dell'art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 denominata "studio legale e tributario - associazione professionale".

@Art. 2 - Oggetto

L'associazione ha per oggetto l'esercizio della professione in forma associata della consulenza e dell'assistenza in materia contrattuale, societaria e tributaria, nonché di tutte le attività strumentali, complementari e accessorie rispetto a quella principale. Tale indicazione è meramente esemplificativa, ed infatti, è facoltà dei singoli associati estendere l'oggetto associativo in campi che comunque abbiano attinenza con l'attività . . . quali quelle di studio, ricerca e docenza. A tal fine l'associazione potrà compiere tutti gli atti necessari, utili e opportuni al raggiungimento dell'oggetto, quali la stipula del contratto di acquisto, permuta, affitto di mobili ed immobili o parti di essi, locazione anche finanziaria ecc.; procedere a pagamenti e liquidazioni di atti di ogni genere, contrarre mutui e prestiti.

@Art. 3 - Sede

L'associazione ha la propria sede principale in . . . via . . . n . . .

È facoltà degli associati aprire e mantenere in esercizio altre sedi, in altri comuni e sotto altra denominazione.

@Art. 4 - Durata

Lo durata dell'associazione è intesa a tempo indeterminato.

@Art. 5 - Fondo comune

Il fondo comune dell'associazione è costituito dalla somma dei capitali apportati dagli associati anziani e dai proventi non distribuiti.

@Art. 6 - Associati

Gli associati si dividono in due categorie:

  1. associati anziani;

  2. associati ordinari. Sono associati anziani quelli che eseguono apporti in denaro o in natura al fondo comune e svolgono attività professionali nell'ambito dello studio stesso. Gli associati ordinari sono obbligati soltanto a prestare la loro attività professionale nell'ambito dello studio. L'associato può divenire associato anziano per deliberazione unanime dell'assemblea degli associati anziani, verso l'apporto di capitale stabilito dalla stessa, la quale determina anche la sua quota di partecipazione all'utile dello studio.

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    @Art. 7 - Esercizio della professione

    Tutti gli associati si impegnano a svolgere la loro opera a favore dell'associazione in modo pieno ed esclusivo. È fatto divieto al singolo associato di partecipare ad altra associazione professionale, società, ente ed organizzazione comunque denominata che eserciti attività ricomprese nell'oggetto associativo , così come indicate nell'articolo 2, come pure esercitate in forma individuale, al di fuori dell'associazione, le attività predette. Possono derogare a tale divieto solamente gli associati che attualmente svolgono la loro attività professionale al di fuori dell'associazione e qualora tale fatto sia noto agli altri associati.

    @Art. 8 - Ammissione di nuovi associati

    Solamente con il consenso di tutti gli associati è ammessa la partecipazione all'associazione di altre persone, che comunque devono essere in possesso dei requisiti professionali idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale di cui all'articolo 2. L'assemblea degli associati deciderà in merito al valore dell'apporto di cui il nuovo associato si dovrà far carico, tenendo conto del valore dei cespiti di proprietà dell'associazione e di una quantità di avviamento attribuita al patrimonio sociale.

    @Art. 9 - Ammissione di collaboratori esterni

    È consentito all'associazione di avvalersi di collaboratori esterni: in tal caso il rapporto di...

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