Contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alSettembre 2008

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Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, a valere a tutti gli effetti di legge

Tra

. . . di seguito denominato "committente", con sede presso il . . . in via . . . prov. (. . .); partita iva / codice fiscale . . . ,

e

Il/La sig./ra . . . di seguito denominato/a "collaboratore", nato/a a . . . il . . ./. . . /. . ., domiciliato/a a . . . (. . .) in via . . . n . . . , codice fiscale . . . ;

premesso

- che le parti, come sopra rappresentate, convengono di dare un ordinamento al rapporto di collaborazione, teso a migliorare le condizioni di lavoro del collaboratore per le attività prestate a favore dell'azienda/ente facendo ricorso a quanto previsto e consentito dal comma 4 dell'art. 61 del dlgs n. 276/2003 in applicazione della legge n. 30 del 2003;

- che il committente svolge l'attività di . . . , e che, in relazione al progetto (programma di lavoro o fase di esso) denominato " . . . " intende avvalersi dell'apporto del lavoro del collaboratore;

- che a sua volta il collaboratore si è reso disponibile a prestare la propria opera lavorativa;

- che è esclusivo interesse delle parti stipulare un contratto contenente gli elementi specifici della collaborazione coordinata e continuativa a progetto; che il committente non richiede al collaboratore l'esclusività della sua prestazione. (ATTENZIONE: qualora invece il committente richieda un rapporto di esclusività, va prevista una clausola apposita che chiarisca i termini e gli ambiti in cui ha effetto l'esclusiva, con relativa indennità economica aggiuntiva). Visto l'articolo 409 del Titolo III del codice di procedura civile; visto l'art. 47, co. 1, lett. c-bis del Tuir-DPR 917/86, come modificato dall'art. 34 della legge 342/00 in materia di assimilazione fiscale; visto l'art. 2, co. 26 della legge 335/95 e successive modifiche, in relazione alle materie previdenziali e assistenziali; visto il Titolo VII, capo I, del dlgs n. 276/2003 in applicazione della legge 30 del 2003; tutto ciò premesso e convenuto fra le parti si stipula quanto segue:

@Art. 1 - Premessa

La premessa che precede fa parte integrante ed essenziale del presente atto e ne costituisce il primo patto.

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@Art. 2 - Oggetto del contratto

Il contratto ha natura di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, e viene conferito ai sensi e per gli effetti del Titolo VII, capo I, del dlgs n. 276/2003 in applicazione della Legge 30 del 2003 e dell'art. 409 n. 3 del codice di procedura civile trattandosi di prestazioni prevalentemente personali e senza vincolo di subordinazione.

@Art. 3 - Prestazione dell'opera

Il collaboratore presterà la propria opera in piena autonomia gestionale, organizzativa e operativa, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico con il committente. Pertanto tale attività lavorativa sarà svolta a titolo di collaborazione coordinata e continuativa a progetto con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione nel quadro di un rapporto unitario e continuativo.

@Art. 4 - Mansioni del collaboratore

Il collaboratore dovrà svolgere a favore del committente la funzione di . . . con le mansioni di . . . nell'ambito del progetto (oppure programma di lavoro, oppure fase di progetto o programma) di seguito dedotto nel suo contenuto caratterizzante e, comunque, allegato integralmente al presente contratto: . . .

@Art. 5 - Autonomia professionale

Il lavoratore avrà ampia autonomia nella definizione dei tempi, orari e modalità d'esecuzione operando anche con modalità di tele-lavoro e concordando le modalità di utilizzo della sede e degli strumenti tecnici messi a disposizione dall'azienda o dal lavoratore. Nel coordinamento dell'attività del collaboratore con quella del committente si terrà conto:

  1. ai sensi dell'art. 62, comma d), del dlgs n. 276/2003 applicativo della legge 30/2003, nei casi in cui sia indispensabile per la particolarità dell'incarico una forma di coordinamento con il committente, che definisca anche l'esecuzione temporale della prestazione, sarà il lavoratore nella sua autonomia a indicare autonomamente la fascia di presenza presso una sede stabilita dal committente o attraverso modalità condivise, coordinando questa scelta con il committente...

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