Contratto di consulenza finanziaria

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alSettembre 2008

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@Art. 1 - Oggetto del contratto

Il contratto ha ad oggetto la predisposizione e l'elaborazione degli ottimali profili di investimento e quindi della diversificazione ideale del portafoglio del cliente, in relazione alle esigenze finanziarie ed agli obiettivi di investimento nonché alle potenzialità di reddito e di rischio attese, quali derivanti, in via meramente esemplificativa, dalla sua situazione patrimoniale e finanziaria, dai suoi flussi reddituali, dalla sua età e dalla composizione del suo nucleo familiare. L'importo del portafoglio del cliente oggetto della consulenza finanziaria richiesta - portafoglio comprensivo anche delle sue componenti reddituali - viene indicato dal cliente medesimo al momento della stipula del presente contratto e sarà aggiornato per iscritto a cura del cliente in occasione degli incontri di cui al secondo comma dell'art. 2. L'importo iniziale viene pertanto indicato dal cliente in . . .

La diversificazione ideale del portafoglio sarà elaborata in relazione alle tipologie di investimento consigliate, finanziario, assicurativo o previdenziale. È estranea all'oggetto del presente contratto la consulenza in materia immobiliare e fiscale, fermo restando l'obbligo del consulente di fornire un quadro sufficientemente adeguato sulla normativa fiscale in ordine alla materia bancaria, finanziaria, assicurativa e previdenziale.

@Art. 2 - Modalità di esecuzione dell'incarico

L'attività di cui all'articolo 1 sarà espletata dal consulente, personalmente ovvero con l'assistenza di un proprio dipendente o addetto, a tale scopo incaricato ed autorizzato dalle parti. Il consulente esplica la propria attività nell'ambito di incontri periodici, al termine dei quali fornisce al cliente il risultato dell'elaborazione degli ottimali profili di investimento consigliati e della diversificazione ideale del portafoglio analizzato, nonché dei relativi aggiornamenti. Tali incontri hanno la frequenza minima di tre per ogni anno di rapporto. Il consulente può usufruire dell'ausilio di elaborati e studi di società di intermediazione mobiliare e può mettere il cliente in contatto con gli uffici di tali società, a supporto della sua attività. Ciò non comporta che il consulente assuma la responsabilità per quanto dichiarato o promesso da tali società, ovvero relativamente ai contratti di investimento da queste stipulati con il cliente. È facoltà del cliente mettersi autonomamente in contatto in qualsiasi momento con il consulente, per ottenere integrazioni da sé ritenute utili ed il consulente è tenuto a fornire...

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