Associazione tra professionisti nella forma di società semplice - statuto per l'esercizio delle attività di dottore commercialista, ragioniere e avvocato

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alSettembre 2008

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@Art. 1 - Denominazione

È costituita una società semplice tra professionisti (indicata per brevità, come lo STUDIO denominata:

- . . . Dott. . . . e Dott. . . . Dottori commercialisti associati , anche ai sensi e per gli effetti della L. 23 novembre 1939 n. 1815, dell'art. del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e dell'art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917. La denominazione potrà essere abbreviata in . . . - Dottori Commercialisti. L'indicazione della denominazione deve essere riportata negli atti e nella corrispondenza dello studio e dei singoli soci, quando operino per lo studio.

@Art. 2 - Sede

Lo studio ha sede in . . . , via . . . L'assemblea dei soci potrà istituire sedi secondarie, uffici o recapiti, in Italia o all'e stero.

@Art. 3 - Oggetto sociale

Lo studio ha per oggetto l'esercizio in forma societaria di tutte le attività proprie e di quelle che in futuro possono rientrare nell'alveo delle professioni di dottore commercialista, di ragioniere collegiato, di avvocato e procuratore legale, riservate o consentite dalla legge ai liberi professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali. Lo studio può compiere tutto quanto necessario o utile al raggiungimento dello scopo sociale e pertanto:

- acquisire a qualunque titolo e gestire beni, mobili e immobili, e servizi;

- compiere operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, finalizzate o connesse al raggiungimento del predetto scopo sociale;

- prestare o ricevere servizi funzionalmente connessi alla realizzazione dello scopo sociale. Restano comunque escluse dall'oggetto sociale e precluse allo studio l'attività di impresa, nonché ogni altra attività vietata dalla legge ai soci. Lo studio può procurarsi i mezzi finanziari necessari allo svolgimento della propria attività in ogni forma prevista dalla legge, e quindi anche contrarre mutui, aprire conti correnti e compiere ogni altra operazione di finanziamento. Lo studio non potrà rilasciare fideiussioni, avalli o garanzie in genere a favore di terzi.

@Art. 4 - Soci - requisiti e tipologie

I soci dello studio devono avere i requisiti stabiliti dalla legge per l'esercizio della loro professione. La compagine sociale è costituita da tre distinte categorie di soci: soci fondatori, soci ordinari e soci aggregati.

A prescindere dalla categoria di appartenenza, tutti i soci sono ugualmente tenuti ad esercitare i diritti e ad assolvere agli obblighi derivanti dal presente statuto, salvo gliPage 706 specifici diritti e doveri previsti dallo statuto stesso per gli appartenenti a ciascuna categoria. I soci aggregati potranno svolgere l'attività professionale anche al di fuori dello studio. Il contributo che i soci mettono a disposizione nell'attività dello studio è rappresentato dalle loro conoscenze tecnico professionali e nel prestare la propria opera intellettuale a favore e relativamente a progetti o a mandati determinati. La qualifica di socio ordinario non può essere attribuita ai soggetti che non abbiano prestato continuamente la propria opera a favore dello studio, a titolo di praticantato o di collaborazione professionale, per un periodo di almeno un biennio. È possibile tuttavia l'ammissione di soggetti sprovvisti di tale requisito, in qualità di soci aggregati.

@Art. 5 - Attività dei soci e dello studio

L'attività professionale dei soci è esclusivamente esercitata nell'ambito dello studio, salvo quanto disciplinato dall'art. 7. Le prestazioni d'opera dei soci devono essere effettuate personalmente dagli stessi. Quando l'ordinamento professionale o gli usi lo consentano e questo non sia in contrasto con quanto specificamente determinato nel mandato del committente, ciascun socio può affidare l'incarico di sostituzione anche a un professionista non socio e, nei casi consentiti, anche ad un praticante. Lo studio può avvalersi della cooperazione di ausiliari e di collaboratori, purché il contributo non sia...

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