MINISTERO DELLA DIFESA Concorso pubblico, per esami a nove posti di uditore giudiziario militare IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto il regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316; Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, concernente norme di attuazione del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, concernente modificazioni al regolamento per il concorso di ammissione in magistratura contenuto nel regio decreto 19 luglio 1924, n. 1218, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2447, concernente modificazioni alle disposizioni vigenti per l'amministrazione della giustizia penale militare; Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, con il quale e' stato approvato l'ordinamento giudiziario, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico dello statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, concernente l'ammissione delle donne ai pubblici uffici ed alle professioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato; Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, concernente modifica dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 565, concernente la disciplina dei concorsi per l'accesso alla carriera dei magistrati militari; Vista la legge 7 maggio 1981, n. 180, concernente modifiche all'ordinamento giudiziario di pace; Vista la legge 6 agosto 1984, n. 425, concernente disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati; Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, ed in particolare, l'art. 7; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, ed in particolare, l'art. 22, concernente "sospensione del rapporto di lavoro - norme particolari per i pubblici concorsi"; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione della imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche; Vista la legge 30 dicembre 1988, n. 561, concernente l'istituzione del Consiglio della magistratura militare; Vista la legge 27 gennaio 1989, n. 25, concernente norme sui limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1989, n. 158, concernente norme di attuazione della legge 30 dicembre 1988, n. 561; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, in particolare l'art. 1, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente la parita' e le pari opportunita' uomo-donna; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente norme a favore delle persone portatrici di handicap; Vista la legge 9 agosto 1993, n. 295, concernente l'elevazione del limite di eta' di cinque anni per i candidati che abbiano conseguito l'abilitazione alla professione di procuratore legale entro il quarantesimo anno di eta'; Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27, concernente la soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia dell'esercizio della professione forense; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1994, vistato dalla Ragioneria centrale il 12 dicembre 1994, n. 966/10, col quale e' stato indetto un concorso, per titoli, a quindici posti di uditore giudiziario militare riservato ai magistrati ordinari; Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1996, vistato dalla Ragioneria centrale il 23 luglio 1996, n. 302/2, concernente la nomina dei quindici vincitori del predetto concorso; Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1996 e 14 aprile 1997, vistati dalla Ragioneria centrale rispettivamente il 17 dicembre 1996, n. 445/5 ed il 29 aprile 1997, n. 135Bis/1, concernenti la decadenza di otto dei vincitori nominati col decreto ministeriale 3 luglio 1996 sopracitato; Tenuto conto, altresi', che un vincitore presentatosi in servizio il 24 settembre 1996, ha poi optato per un altro impiego, lasciando vacante il posto; Considerato quindi che al termine delle procedure sono rimasti scoperti nove dei quindici posti messi a concorso e che pertanto su quindici posti disponibili ne sono stati coperti solo sei; Vista la delibera con la quale il Consiglio della magistratura militare, nella seduta del 6 maggio 1997 ha stabilito di bandire un concorso pubblico, per esami, a nove posti di uditore giudiziario militare; Vista la successiva delibera del 4 novembre 1997, con la quale e' stato stabilito che, a causa della particolare natura, legislativamente determinata, connessa alle funzioni di magistrato, la partecipazione al concorso per uditori giudiziari militari - giusta art. 3, sesto comma, della legge 15 maggio 1997, n. 127 - e' tuttora soggetta al limite massimo di eta' fissato nel compimento del 40 anno, con i tradizionali innalzamenti del limite stesso; Decreta: Art. 1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a nove posti di uditore giudiziario militare. Art. 2. Requisiti per l'ammissione al concorso Per essere ammesso al concorso e' necessario che l'aspirante: a) sia cittadino italiano; b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici; c) abbia, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, conseguito la laurea in giurisprudenza; d) abbia, alla data di pubblicazione del presente decreto, compiuto l'eta' di ventuno anni e non superato quella di quaranta salvo le elevazioni di cui al successivo articolo; e) sia di moralita' e condotta incensurabile; f) abbia l'idoneita' fisica all'impiego. Art. 3. Elevazione del limite massimo di eta' Il limite massimo di eta' e' elevato: 1) a 45 anni, ai sensi della legge 27 gennaio 1989, n. 25, per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe; 2) di cinque anni in favore dei candidati che abbiano conseguito l'abilitazione alla professione di "procuratore legale" entro il 40 anno di eta' (legge 9 agosto 1993, n. 95), o di "avvocato" (legge 24 febbraio 1997, n. 27). Detta elevazione del limite di eta' non si cumula con quelle previste da altre disposizioni vigenti; a) di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso; b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b); 3) nei confronti dei cittadini che hanno prestato il servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il limite massimo di eta' e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni. Il limite massimo di eta' per l'ammissione al concorso non potra' superare, anche in caso di cumulo dei benefici, i 45 anni. Si prescinde dal limite di eta' per i candidati che siano dipendenti civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati d'autorita' o a domanda; per gli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanziari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonche' delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di polizia. Si prescinde parimenti dal limite di eta' per i dipendenti collocati a riposo ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Il diritto all'elevazione del limite di eta' indicato nel presente articolo deve risultare nei modi di cui al successivo art. 5. Art. 4. Domanda di ammissione e termine per la presentazione La domanda di ammissione, redatta in carta libera ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370, e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili, 3 divisione, 1 sezione, via XX Settembre, 123/A - 00187 Roma, deve essere presentata nelle ore di ufficio, o fatta pervenire, in piego raccomandato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. L'amministrazione non assume responsabilita' in caso di trasmissione della domanda a mezzo posta per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorita' diplomatiche e consolari del territorio ove risiedono. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilita' (allegato 1): 1) il proprio cognome e nome; le donne coniugate devono indicare prima il cognome di nascita, poi il proprio nome, indi il cognome del coniuge; 2) se coniugati, la data in cui sia stato contratto il matrimonio e la data di nascita di eventuali figli; 3) il luogo di residenza; 4) la data e il luogo di nascita; coloro che hanno superato i 40 anni di eta' devono dichiarare il titolo o i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del predetto limite di eta'; 5) il possesso della...

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