LEGGE 6 agosto 1984, n. 425 - Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati

Coming into Force09 Agosto 1984
Enactment Date06 Agosto 1984
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1984/08/08/084U0425/CONSOLIDATED/20001229
Published date08 Agosto 1984
Official Gazette PublicationGU n.217 del 08-08-1984
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, si interpreta nel senso che l'indennita' in esso prevista spetta esclusivamente ai magistrati dell'ordine giudiziario.

L'articolo 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, si interpreta nel senso che il trattamento previsto dall'articolo 2, lettera d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308, e dall'articolo 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, spetta esclusivamente ai magistrati della Corte dei conti.

L'articolo 9, ultimo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, si interpreta nel senso che ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato in servizio all'entrata in vigore della legge stessa spetta, per una sola volta, con effetto dal 1 gennaio 1979, indipendentemente dall'anzianita' maturata nelle singole qualifiche, un aumento periodico aggiuntivo non riassorbibile, qualunque sia la qualifica posseduta o la classe di stipendio acquisita.

Art 2.

Con decorrenza dal 1 gennaio 1983 l'indennita' di cui al primo comma dell'articolo 1 viene estesa ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare, nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato.

Art 3.

Con effetto dal 1 luglio 1983 la progressione economica degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, si sviluppa in otto classi biennali del 6 per cento, da determinare sullo stipendio iniziale di qualifica o livello retributivo, ed in successivi aumenti biennali del 2,50 per cento, da calcolare sull'ultima classe di stipendio.

Gli aumenti periodici biennali per nascita di figli o per altre situazioni previste dalle vigenti norme sono attribuiti in ragione del 2,50 per cento, da calcolare sulla classe stipendiale di appartenenza. Essi sono riassorbibili con la successiva progressione economica.

Art 4.

La determinazione dei nuovi stipendi di cui all'articolo 3 e' effettuata sulla base degli anni di effettivo servizio prestato in magistratura fino al 30 giugno 1983 con le modalita' indicate nei commi seguenti.

I periodi di servizio e di attivita' professionale, richiesti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle carriere di magistratura e di avvocatura dello Stato, sono riconosciuti, in favore dei magistrati e degli avvocati dello Stato nominati a seguito di pubblico concorso, nella misura fissa di cinque anni e sono valutati attribuendo un beneficio del 3 per cento per ciascun anno, da calcolare sullo stipendio o livello retributivo iniziali dell'attuale carriera di appartenenza.

Ai fini esclusivamente economici si considera prestato nella qualifica di consigliere di Stato o della Corte dei conti il periodo di servizio eventualmente svolto nella posizione di dirigente generale dello Stato o di pubbliche amministrazioni.

Per i consiglieri di Stato o della Corte dei conti di nomina governativa che non abbiano ricoperto la posizione di dirigente generale dello Stato o di pubbliche amministrazioni, la determinazione dei nuovi stipendi e' effettuata valutando ai soli fini economici, all'atto dell'immissione in ruolo, un'anzianita' convenzionale nella qualifica di cinque anni, salva la possibilita' di optare per il trattamento piu' favorevole.

I servizi prestati dai magistrati nelle qualifiche inferiori a quelle di appartenenza sono valutati attribuendo, per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi del relativo periodo, un beneficio pari al 3 per cento dello stipendio iniziale della qualifica inferiore a quella di magistrato di corte di appello, al 2 per cento dello stipendio iniziale della qualifica di magistrato di corte di appello o equiparato, all'1,50 per cento dello stipendio iniziale della qualifica di magistrato di cassazione e di magistrato di cassazione nominato alle funzioni direttive ed equiparate.

L'importo complessivo del beneficio derivante dall'applicazione dei precedenti commi si aggiunge allo stipendio iniziale della qualifica rivestita e all'ammontare cosi' ottenuto si somma l'incremento di stipendio conseguente alla progressione economica relativa al servizio prestato nella qualifica stessa.

L'eventuale collocazione del nuovo stipendio tra due classi o tra una classe e l'aumento periodico o tra due aumenti periodici comporta la corresponsione di tale stipendio e il collocamento del personale alla classe o aumento periodico immediatamente inferiore allo stipendio medesimo. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione ai fini economici, va considerata per l'ulteriore progressione economica. La temporizzazione della differenza tra i suddetti stipendi e' espressa in mesi ed e' pari a ventiquattro volte la differenza stessa divisa per l'importo della classe o dello scatto in corso di maturazione.

Le anzianita' maturate nelle carriere di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, diverse da quella di appartenenza, sono valutate tenendo conto dell'equiparazione esistente tra le diverse qualifiche delle varie magistrature e dell'avvocatura dello Stato.

In ogni caso, agli effetti di quanto previsto dal quinto e sesto comma, per il personale che ha conseguito la nomina a magistrato di corte d'appello o a magistrato di cassazione a seguito del concorso per esami previsto dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, l'anzianita' viene determinata in misura pari a quella riconosciuta al magistrato di pari qualifica con maggiore anzianita' effettiva che lo segue nel ruolo.

I consiglieri e i vice procuratori generali della Corte dei conti nonche' gli avvocati dello Stato alla terza classe di stipendio conseguono, rispettivamente, il trattamento economico della qualifica superiore e la classe di stipendio superiore al compimento dell'anzianita' di complessivi sedici anni di carriera o otto anni di qualifica o classe di stipendio.

Agli effetti della presente legge le categorie degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato si considerano appartenenti a carriere distinte.

Le disposizioni di cui ai commi dal secondo all'undicesimo si applicano anche nei confronti del personale che consegue la nomina in magistratura o in avvocatura dello Stato successivamente alla data prevista dal primo comma.

Fermo il disposto del secondo, terzo, quarto e quinto comma, sono escluse le anzianita'...

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