LEGGE 20 dicembre 1961, n. 1345 - Istituzione di una quarta e una quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti

Coming into Force17 Gennaio 1962
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1962/01/02/061U1345/CONSOLIDATED/20191231
Enactment Date20 Dicembre 1961
Published date02 Gennaio 1962
Official Gazette PublicationGU n.1 del 02-01-1962
Articoli

La Camera del deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Istituzione della IV e della V Sezione speciale per le pensioni di guerra.

Sono istituite una quarta ed una quinta Sezione speciale della Corte dei conti, per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra.

Art 2.

Sezione speciale del collegio medico-legali.

Il parere previsto dall'articolo 12 della legge 11 marzo 1926, n. 416, puo' essere reso, su richiesta delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti o del procuratore generale presso la Corte stessa - sempre che la emissione del parere medesimo non comporti accertamenti sanitari di particolare complessita' - da una Sezione speciale del collegio medico-legale distaccata in permanenza presso la Corte dei conti e composta di un maggiore generale medico dell'esercito, che la presiede, e di cinque ufficiali superiori medici, di cui tre dell'esercito, uno della marina ed uno dell'aeronautica, nonche' di un maggiore medico dell'esercito con funzioni di segretario. I componenti la predetta sezione sono nominati con decreto del Ministro per la difesa tra i membri del collegio medico-legale, la cui composizione, disciplinata dall'articolo 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, come modificato dalla legge 25 agosto 1940, n. 1394, viene integrata mediante l'aggiunta di un corrispondente numero di membri.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 DICEMBRE 1980, N. 913

Art 3.

Istituzione della II Sezione giurisdizionale per le materie di contabilita' pubblica.

La Sezione speciale per il contenzioso contabile e' soppressa.

E' istituita una seconda Sezione giurisdizionale, che ha, insieme con la prima, competenza promiscua nelle materie di contabilita' pubblica.

I giudizi sono assegnati a ciascuna delle due Sezioni anzidette dal Presidente della Corte.

Alle stesse due Sezioni sono devoluti i giudizi di competenza della soppressa Sezione speciale per il contenzioso contabile.

Art 4.

Elevazione dei limiti di somma.

Sono elevati di sessanta volte i limiti di somma indicati negli articoli 46, 55 e 67 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Art 5.

Delegazioni regionali.

Gli Uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche e presso il Magistrato alle acque assumono la denominazione di "Delegazioni regionali della Corte dei conti".

Le Delegazioni regionali della Corte dei conti esplicano le attribuzioni gia' proprie degli Uffici distaccati c quelle previste dalle norme sul decentramento amministrativo.

La Delegazione con sede in Trieste esercita altresi' il controllo sugli atti, i rendiconti e le contabilita' del commissario generale del Governo per il territorio di Trieste.

Art 6.

Sedi e competenza territoriale degli organi regionali di controllo.

Per l'esercizio delle attribuzioni gia' demandate dal decreto legislativo 14 giugno 1945, n. 355, alla Delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici, e delle altre previste dalle norme sul decentramento amministrativo, e' istituita con sede in Roma la Delegazione regionale della Corte dei conti per il Lazio.

Per la Sicilia, la Sardegna e il Trentino-Alto Adige le attribuzioni indicate nel precedente articolo continuano ad essere esercitate rispettivamente dalla Sezione del controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana e dalle attuali Delegazioni per la Regione sarda e per la Regione Trentino-Alto Adige.

Le sedi e la competenza territoriale degli Organi regionali di controllo della Corte dei conti sono indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

Art 7.

Titolari e reggenti le Delegazioni regionali.

Al controllo di competenza delle Delegazioni regionali e' delegato un consigliere coadiuvato dal primo referendario preposto all'ufficio. Il Presidente della Corte, sentito il Consiglio di presidenza, puo', con sua ordinanza, affidare la reggenza della delegazione ad un primo referendario, al quale competeranno in tal caso tutti i poteri spettanti, secondo le norme vigenti, al consigliere.

I consiglieri dirigenti le delegazioni ed i primi referendari ai quali ne sia affidata la reggenza, sono collocati nella posizione prevista dall'articolo 3, comma 6°, del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589.

Art 8.

Coordinamento del controllo.

I presidenti di Sezione addetti al coordinamento del controllo coordinano, secondo la rispettiva competenza, l'azione delle Delegazioni regionali con quella degli altri uffici della Corte.

Art 9.

Personale di dattilografia.

E' istituito il ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti, giusta la tabella F allegata alla presente legge.

Il personale di dattilografia disimpegna esclusivamente mansioni di copia con i servizi ad esse inerenti, e non puo' essere adibito, neppure temporaneamente, a mansioni diverse.

Esso e' assunto mediante pubblico concorso per esame, al quale possono partecipare i cittadini italiani muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e in possesso degli altri requisiti richiesti dall'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli esami comprendono una prova scritta di lingua italiana e una prova pratica di dattilografia. Le modalita' di svolgimento del concorso sono stabilite con ordinanza del Presidente della Corte dei conti, sentite le Sezioni riunite.

Al personale di dattilografia della Corte dei conti compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale di dattilografia addetto agli uffici giudiziari, ai sensi della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e sono estese, in quanto applicabili, le norme ivi contenute sull'ordinamento di detto personale.

Art 10.

Ordinamento del personale di magistratura.

I magistrati della Corte dei conti si distinguono secondo le funzioni in:

presidente;

presidenti di Sezione e procuratore generale;

consiglieri e vice procuratori generali;

primi referendari;

referendari.

Le promozioni a primo referendario sono conferite per due terzi dei posti a scelta e per l'altro terzo secondo il turno di anzianita', previo giudizio di promovibilita' per merito, ai referendari che abbiano prestato almeno sei anni di effettivo servizio quali magistrati della. Corte.

Le promozioni a consigliere o a vice procuratore generale sono conferite, a scelta, ai primi referendari che abbiano prestato con la qualifica di primo referendario, almeno sei anni di effettivo servizio, ivi compresi quelli prestati con la qualifica di referendario antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

I magistrati che, alla, data di entrata in vigore della presente legge, rivestano la qualifica di vice referendario, sono iscritti in quella di referendario, nello stesso ordine di ruolo e con la stessa, anzianita' della qualifica di provenienza; ad essi viene attribuito il trattamento economico iniziale attualmente previsto per i referendari, computando ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali, l'anzianita' maturata nella qualifica di vice referendario.

I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano la qualifica di referendario (o di primo referendario ad personam) e sostituito procuratore generale, sono iscritti nella qualifica di primo referendario nello stesso ordine di ruolo e con la stessa anzianita' della qualifica di provenienza; ad essi viene attributo il trattamento economico attualmente previsto al maturare dell'ultimo aumento quadriennale per i referendum dopo quattro anni dalla nomina, computando, ai fini della attribuzione degli aumenti periodici biennali, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza.

Art 10.

Ordinamento del personale di magistratura.

I magistrati della Corte dei conti si distinguono secondo le funzioni in:

presidente;

presidenti di Sezione e procuratore generale;

consiglieri e vice procuratori generali;

primi referendari;

referendari. 1a

Le promozioni a primo referendario sono conferite per due terzi dei posti a scelta e per l'altro terzo secondo il turno di anzianita', previo giudizio di promovibilita' per merito, ai referendari che abbiano prestato almeno sei anni di effettivo servizio quali magistrati della. Corte.

Le promozioni a consigliere o a vice procuratore generale sono conferite, a scelta, ai primi referendari che abbiano prestato con la qualifica di primo referendario, almeno sei anni di effettivo servizio, ivi compresi quelli prestati con la qualifica di referendario antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

I magistrati che, alla, data di entrata in vigore della presente legge, rivestano la qualifica di vice referendario, sono iscritti in quella di referendario, nello stesso ordine di ruolo e con la stessa, anzianita' della qualifica di provenienza; ad essi viene attribuito il trattamento economico iniziale attualmente previsto per i referendari, computando ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici...

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