VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico.
L'art. 11 della legge 11 marzo 1926-IV, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermita' dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e dalle altre Amministrazioni dello Stato, e' sostituito dal seguente:
Alla diretta dipendenza del Ministero della guerra e' istituito un Collegio medico legale, composto da un generale medico del Regio esercito, presidente, e da cinque ufficiali medici superiori del Regio esercito, due della Regia marina, uno della Regia aeronautica, possibilmente liberi docenti, i quali potranno essere prescelti anche tra quelli delle categorie in congedo. Essi dovranno essere specializzati nei seguenti rami: medicina generale, chirurgia generale, oculistica, otorinolaringoiatria, traumatologia, neuropsichiatria, tisiologia, stomatoiatria. La nomina dei componenti il Collegio e' fatta per decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con quello della Regia marina e con quello della Regia aeronautica.
Il presidente del Collegio medico legale potra' chiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto a voto, di altro specialista di un ramo non compreso tra quelli indicati nel presente articolo.
Potra'...