LEGGE 25 agosto 1940, n. 1394 - Modificazioni all'art. 11 della legge 11 marzo 1926-IV, n. 416, sulle procedure medico-legali

Coming into Force01 Novembre 1940
End of Effective Date15 Dicembre 2009
Enactment Date25 Agosto 1940
Published date17 Ottobre 1940
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1940/10/17/040U1394/CONSOLIDATED/20081222
Official Gazette PublicationGU n.244 del 17-10-1940
Articoli
Art 1.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico.

L'art. 11 della legge 11 marzo 1926-IV, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermita' dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e dalle altre Amministrazioni dello Stato, e' sostituito dal seguente:

Alla diretta dipendenza del Ministero della guerra e' istituito un Collegio medico legale, composto da un generale medico del Regio esercito, presidente, e da cinque ufficiali medici superiori del Regio esercito, due della Regia marina, uno della Regia aeronautica, possibilmente liberi docenti, i quali potranno essere prescelti anche tra quelli delle categorie in congedo. Essi dovranno essere specializzati nei seguenti rami: medicina generale, chirurgia generale, oculistica, otorinolaringoiatria, traumatologia, neuropsichiatria, tisiologia, stomatoiatria. La nomina dei componenti il Collegio e' fatta per decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con quello della Regia marina e con quello della Regia aeronautica.

Il presidente del Collegio medico legale potra' chiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto a voto, di altro specialista di un ramo non compreso tra quelli indicati nel presente articolo.

Potra'...

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