DECRETO LEGISLATIVO 5 maggio 1948, n. 589 - Riassesto dei servizi e revisione dei ruoli organici della Corte dei conti

Coming into Force19 Giugno 1948
End of Effective Date21 Dicembre 2008
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1948/06/04/048U0589/CONSOLIDATED/20080625
Published date04 Giugno 1948
Enactment Date05 Maggio 1948
Official Gazette PublicationGU n.128 del 04-06-1948
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3 comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentita la Corte dei conti a sezioni riunite;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: Art. 1.

Al controllo della Corte dei conti sui rendiconti amministrativi e sulle contabilita' sono delegati consiglieri, coadiuvati da primi referendari e referendari preposti ad uffici costituiti da un congruo numero di funzionari ed impiegati. Un presidente di sezione ne coordina l'azione.

Il presidente di sezione ed i consiglieri di cui al precedente comma fanno parte della Sezione di controllo.

Restano salve le disposizioni del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 1180.

Art 2.

All'eliminazione dell'arretrato esistente in materia di riscontro consuntivo e di contenzioso contabile alla data del 30 giugno 1944 si provvede con le norme degli articoli 81, 82 e 84, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Sono devoluti alla competenza della Sezione speciale del contenzioso contabile:

  1. i conti giudiziali gia' pervenuti alla Corte e sui quali, alla data del 30 giugno 1944, non sia stata emessa definitiva, pronuncia e quelli, non ancora pervenuti, per le gestioni a tutto l'esercizio 1943-44;

  2. i giudizi di responsabilita' relativi a denuncie anteriori al 1 luglio 1944.

Resta ferma la disposizione del primo comma dell'articolo 84, del citato testo unico limitatamente ai giudizi, ai decreti di discarico e alle dichiarazioni di regolarita', attribuiti alla competenza della Sezione speciale dal testo unico stesso.

Art 3.

A ciascuna Sezione speciale giurisdizionale per le pensioni di guerra e' assegnato, oltre il presidente titolare, un presidente aggiunto.

Art 4.

Il procuratore generale ed i vice procuratori generali sono scelti fra i magistrati della Corte dei conti di pari grado o del grado immediatamente inferiore.

I vice procuratori generali sono nominati con le modalita' di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e con le stesse modalita' e' disposto il passaggio dei magistrati dalle funzioni requirenti alle giudicanti o da queste a quelle, a loro domanda o per esigenze di servizio.

Al procuratore generale ed ai vice procuratori generali e' estesa la disposizione dell'art. 8, ed ai vice procuratori generali quella dell'art. 9 del citato testo unico.

Art 5.

Per particolari esigenze di servizio gli accertamenti di cui all'art. 33 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, nonche' gli adempimenti previsti dagli articoli 34, 35 e 36 del citato testo unico possono essere affidati anche al personale di revisione.

Art 6.

Sono ammessi nella carriera di concetto della Corte dei conti, mediante concorso per titoli ed esami:

  1. i funzionari civili dei ruoli delle Amministrazioni dello Stato - esclusi quelli tecnici - muniti di laurea in giurisprudenza, i quali abbiano due anni di servizio di gruppo A qualificato "ottimo";

  2. i procuratori e gli avvocati regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali e che abbiano almeno due anni di iscrizione in quello dei procuratori legali;

  3. gli impiegati di gruppo B della Corte dei conti in possesso della laurea in giurisprudenza da almeno un anno alla data del bando di concorso, e che abbiano sei anni di servizio qualificato "ottimo", ivi compreso, per non piu' di due anni, il servizio da essi eventualmente prestato nello...

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