DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970, n. 1077 - Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato

Coming into Force08 Gennaio 1971
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1971/01/07/070U1077/CONSOLIDATED/20041012
Enactment Date28 Dicembre 1970
Published date07 Gennaio 1971
Official Gazette PublicationGU n.4 del 07-01-1971 - Suppl. Ordinario
CAPO I AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1. (Concorsi di ammissione)

I concorsi di ammissione agli impieghi civili dello Stato sono per esami, per titoli e per titoli ed esami.

A tal fine, per la determinazione del numero dei posti da mettere a concorso, potra' tenersi conto, oltre che dei posti gia' disponibili, anche di quelli che si faranno vacanti nel ruolo entro l'anno, in dipendenza dei collocamenti a riposo. Le nomine ai posti in eccedenza a quelli disponibili alla data del bando sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima.

Non possono essere messi a concorso i posti riservati ai passaggi di carriera ai sensi dei successivi articoli 16, 21 e 27.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1. (Concorsi di ammissione)

I concorsi di ammissione agli impieghi civili dello Stato sono per esami, per titoli e per titoli ed esami.

A tal fine, per la determinazione del numero dei posti da mettere a concorso, potra' tenersi conto, oltre che dei posti gia' disponibili, anche di quelli che si faranno vacanti nel ruolo entro l'anno, in dipendenza dei collocamenti a riposo. Le nomine ai posti in eccedenza a quelli disponibili alla data del bando sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima.

Non possono essere messi a concorso i posti riservati ai passaggi di carriera ai sensi dei successivi articoli 16, 21 e 27.

In deroga alla disposizione del secondo comma i concorsi per l'assunzione in servizio del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, esclusa la Magistratura, sono indetti per un numero di posti pari a quelli gia' disponibili alla data del bando e a quelli che si renderanno vacanti nei due anni successivi a quello di pubblicazione del bando stesso.

Art 2.

(Bando di concorso)

Il concorso e' indetto con decreto del Ministro da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto al successivo art. 5.

Il termine per la presentazione delle domande e' di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il decreto con il quale e' indetto il concorso fissa il diario e la sede delle prove scritte ed eventualmente di quelle pratiche.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso disposta ai sensi del comma seguente, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte e pratiche nella sede e nei giorni indicati nel bando.

L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei prescritti requisiti.

Art 2.

(Bando di concorso)

Il concorso e' indetto con decreto del Ministro da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto al successivo art. 5.

Il termine per la presentazione delle domande e' di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il decreto con il quale e' indetto il concorso fissa il diario e la sede delle prove scritte ed eventualmente di quelle pratiche.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso disposta ai sensi del comma seguente, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte e pratiche nella sede e nei giorni indicati nel bando.

L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei prescritti requisiti. 2a

Art 3.

(Esami di ammissione)

Gli esami dei concorsi di ammissione in carriera consistono:

  1. per le carriere direttive: in due prove scritte e in un colloquio.

    Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura economico-giuridica o tecnica di base ed a valutare la maturita' di pensiero e la capacita' di...

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