DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1972, n. 593 - Attuazione dell'art. 11, numeri 4 e 4-bis della legge 9 ottobre 1971, n. 825, relativamente ai ruoli del personale dei servizi meccanografici del Ministero delle finanze

Coming into Force18 Ottobre 1972
End of Effective Date24 Aprile 2001
Published date17 Ottobre 1972
Enactment Date16 Settembre 1972
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1972/10/17/072U0593/CONSOLIDATED/20010410
Official Gazette PublicationGU n.271 del 17-10-1972
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Le piante organiche dei ruoli del personale di meccanografia delle carriere esecutive dell'Amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari - Uffici del registro - di cui alle tabelle XIV, XVIII e XIX annesse al decreto del Ministro per le finanze dell'8 febbraio 1972, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: TABELLA XIV

CARRIERE ESECUTIVE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

E DELLE INTENDENZE DI FINANZA

Ruolo del personale di meccanografia

Posti Parametri Qualifiche in organico 245 Coadiutori meccanografi superiori 30 218 188 168 Coadiutori meccanografi 270 143 128

----

300

---- TABELLA XVIII

CARRIERE ESECUTIVE DELL'AMMINISTRAZIONE

PERIFERICA DELLE IMPOSTE DIRETTE

Ruolo del personale di meccanografia

Posti Parametri Qualifiche in organico 245 Coadiutori meccanografi superiori 80 218 188 168 Coadiutori meccanografi 720 143 128

----

800

----

TABELLA XIX CARRIERE ESECUTIVE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE

E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Ruolo del personale di meccanografia degli uffici del registro

Posti Parametri Qualifiche in organico

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N.107

Art 2.

La nomina a coadiutore meccanografo nei ruoli del Ministero delle finanze si consegue esclusivamente mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi i cittadini in possesso della piena idoneita' fisica all'impiego e degli altri requisiti richiesti.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N.107

Art 3.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno indetti, per l'accesso alle carriere previste dal precedente art. 1, pubblici concorsi per esami, su base regionale, da espletare contemporaneamente in tutto il territorio nazionale, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N.107

Art 4.

Nei decreti con i quali sono indetti i concorsi, unici per le carriere di cui all'art. 1, il Ministro per le finanze stabilisce i contingenti di personale da assumere nell'ambito del territorio di ciascuna Regione, distintamente per le carriere predette.

In deroga all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e' di venti giorni dalla data di pubblicazione del bando, nella Gazzetta Ufficiale.

Nella domanda il candidato, oltre alle dichiarazioni prescritte dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, deve indicare gli eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Il candidato puo', altresi', indicare l'ordine di preferenza dei ruoli in cui, se vincitore, intende essere nominato.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N.107

Art 5.

Ai concorsi di cui all'art. 3 del presente decreto sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il limite massimo di eta', per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, non puo' superare, anche in caso di cumulo di benefici, gli anni quaranta.

Non si applicano le norme contenute nell'art. 200, primo comma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nell'art. 22 della legge 19 luglio 1962, n. 959 e nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N.107

Art 6.

La commissione esaminatrice, dei concorsi di cui al precedente art. 3, nominata con decreto del Ministro per le finanze, e' presieduta, in ciascuna Regione, dall'intendente di finanza del capoluogo della Regione o, in caso di assenza o impedimento, da chi lo sostituisce, ed e' composta da due funzionari con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata. Alla commissione possono essere aggregati membri esperti di meccanografia. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva.

Qualora i candidati che abbiano sostenuto la prova d'esame superino le 1000 unita', si provvede all'integrazione della commissione esaminatrice a norma dello art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

In deroga all'art...

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