LEGGE 27 gennaio 1989, n. 25 - Norme sui limiti di eta' per la partecipazione ai pubblici concorsi

Coming into Force15 Febbraio 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/01/31/089G0044/CONSOLIDATED/19890201
Enactment Date27 Gennaio 1989
Published date31 Gennaio 1989
Official Gazette PublicationGU n.25 del 31-01-1989
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il numero 2 del primo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente: "2) eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40. Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non puo' superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quarantacinque anni di eta';". --------------- Nota redazionale

Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 01/02/1989, n. 26 durante il periodo di "vacatio legis".

E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art 2.
  1. Il secondo capoverso del primo comma dell'articolo 221 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e' sostituito dal seguente: "non aver superato l'eta' di anni 40 alla data del provvedimento che bandisce il concorso".

Art 3.
  1. L'articolo 3 della legge 3 giugno 1978, n. 288, e' sostituito dal seguente:

"Art. 3. - 1. Il limite massimo di eta' per accedere ai concorsi ed alle selezioni degli enti di diritto pubblico non economici, delle regioni, unita' sanitarie locali, delle comunita' montane, degli enti pubblici economici e degli istituti di credito di diritto pubblico non puo' essere differenziato in ragione del sesso. Tale limite non puo' essere inferiore al 40› anno di eta'".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27...

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