LEGGE 30 dicembre 1988, n. 561 - Istituzione del Consiglio della magistratura militare

Coming into Force20 Gennaio 1989
End of Effective Date08 Ottobre 2010
Enactment Date30 Dicembre 1988
Published date05 Gennaio 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/01/05/089G0002/CONSOLIDATED/20100508
Official Gazette PublicationGU n.4 del 05-01-1989
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. E' istituito, con sede in Roma, il Consiglio della magistratura militare, di cui fanno parte:

    1. il primo presidente della Corte di cassazione, che lo presiede;

    2. il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione;

    3. cinque componenti eletti dai magistrati militari, di cui almeno uno magistrato militare di cassazione;

    4. due componenti estranei alla magistratura militare, scelti d'intesa tra i Presidenti delle due Camere fra professori ordinari di universita' in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale; uno di essi e' eletto dal Consiglio vice presidente; i due componenti estranei alla magistratura militare non possono esercitare attivita' professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare ne' possono esercitare attivita' professionale nell'interesse o per conto, ovvero contro l'amministrazione militare.

  2. Presso il Consiglio della magistratura militare e' costituito un comitato di presidenza composto dal primo presidente della Corte di cassazione, che lo presiede, dal componente di cui alla lettera d) del comma 1 eletto vice presidente e dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione. Il comitato promuove l'attivita' e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio.

  3. Il Consiglio ha, per i magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, ivi comprese quelle concernenti i procedimenti disciplinari, sostituiti al Ministro di grazia e giustizia e al procuratore generale presso la Corte di cassazione, rispettivamente, il Ministro della difesa e il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione. Il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati militari e' regolato dalle norme in vigore per i magistrati ordinari. Il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione esercita le funzioni di pubblico ministero e non partecipa alle deliberazioni.

  4. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e per la loro validita' e' necessaria la presenza di almeno sei componenti, di cui tre elettivi. A parita' di voti prevale il voto del presidente.

  5. Il Consiglio dura in carica quattro anni.

  6. Per quanto concerne lo stato giuridico dei componenti non magistrati del Consiglio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni. Il trattamento economico di tali componenti e' stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, avuto riguardo alle incompatibilita', ai carichi di lavoro e alle indennita' dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento.

  7. E' abrogato l'articolo 7 della legge 7 maggio 1981, n. 180. L'azione disciplinare nei confronti dei giudici militari e' esercitata dal Ministro della difesa o dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione. Si applicano a questi ultimi le disposizioni del comma 3.

  8. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il...

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